Art. 59.
    Controllo sull'osservanza    delle   sanzioni   dell'obbligo   di
                permanenza  domiciliare  e  del  lavoro  di  pubblica
                utilita'
      1.  L'ufficio  di  pubblica  sicurezza  del luogo di esecuzione
    della  pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il
    comando  dell'Arma  dei  carabinieri  territorialmente competente
    effettua  il  controllo  sull'osservanza  degli obblighi connessi
    alla  pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di
    pubblica  utilita'  con  le modalita' stabilite dall'articolo 65,
    commi  primo  e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
    quanto applicabile.
 
          Nota all'art. 59:
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 65, primo e secondo
          comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
              "Art.    65.    (Controllo    sull'adempimento    delle
          prescrizioni  imposte  con  la  sentenza  di  condanna).  -
          L'ufficio  di  pubblica  sicurezza  del  luogo  in  cui  il
          condannato   sconta   la   semidetenzione   o  la  liberta'
          controllata  o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma
          dei   carabinieri   territorialmente   competente  verifica
          periodicamente  che il condannato adempia alle prescrizioni
          impostegli  e  tiene un registro nominativo ed un fascicolo
          per ogni condannato sottoposto a controllo.
              Nel  fascicolo  individuale  sono  custoditi l'estratto
          della  sentenza  di condanna, l'ordinanza del magistrato di
          sorveglianza  con  le  eventuali successive modifiche delle
          modalita'  di  esecuzione,  copia  della corrispondenza con
          l'autorita'  giudiziaria  e  con  le  altre  autorita', una
          cartella  biografica  in  cui  sono  riassunte  le condanne
          riportate  e  ogni  altro documento relativo all'esecuzione
          della  pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione
          le  norme  di  cui  all'art.  26 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".