Art. 60.
          Esclusione della sospensione condizionale della pena
      1.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 163 e seguenti del
    codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena,
    non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.
 
          Nota all'art. 60:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  163  del codice
          penale:
              "Art.  163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
          pronunciare   sentenza   di   condanna  alla  reclusione  o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata  a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
          pena  privativa  della  liberta' personale per un tempo non
          superiore,  nel  complesso,  a  due  anni,  il giudice puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine  di  cinque anni se la condanna e' per il delitto e
          di due anni se la condanna e' per contravvenzione.
              Se  il  reato e' stato commesso da un minore degli anni
          diciotto,  la  sospensione  puo'  essere ordinata quando si
          infligge  una pena restrittiva della liberta' personale non
          superiore  a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
          o  congiunta  alla  pena  detentiva  e ragguagliata a norma
          dell'art.  135, sia equivalente ad una pena privativa della
          liberta'   personale   per  un  tempo  non  superiore,  nel
          complesso, a tre anni.
              Se  il  reato  e'  stato  commesso  da  persona di eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere  ordinata  quando  si  infligga una pena restrittiva
          della  liberta'  personale  non  superiore a due anni e sei
          mesi  ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
          pena  detentiva  e  ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
          equivalente  ad  una pena privativa della liberta personale
          per  un tempo non superiore, nel complesso a due anni e sei
          mesi".