Art. 61.
                     Interruzione della prescrizione
      1.  Il  corso  della  prescrizione  per i reati attribuiti alla
    cognizione  del  giudice  di  pace e' interrotto, oltre che dagli
    atti   indicati   nell'articolo  160  del  codice  penale,  dalla
    citazione  a  giudizio  disposta  dalla  polizia giudiziaria, dal
    decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
 
          Nota all'art. 61:
              - Si riporta il testo dell'art. 160 del codice penale:
              "Art.  160 (Interruzione del corso della prescrizione).
          -  Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza
          di condanna o dal decreto di condanna.
              Interrompono   pure  la  prescrizione  l'ordinanza  che
          applica le misure cautelari personali e quella di convalida
          del  fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
          pubblico  ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
          pubblico   ministero   per   rendere  l'interrogatorio,  il
          provvedimento  del  giudice  di  fissazione dell'udienza in
          camera  di  consiglio  per  la decisione sulla richiesta di
          archiviazione,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  il
          decreto    di   fissazione   della   udienza   preliminare,
          l'ordinanza  che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
          di   fissazione   della  udienza  per  la  decisione  sulla
          richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
          citazione  per  il  giudizio  direttissimo,  il decreto che
          dispone  il  giudizio  immediato, il decreto che dispone il
          giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
              La   prescrizione   interrotta  comincia  nuovamente  a
          decorrere  dal  giorno della interruzione. Se piu' sono gli
          atti  interruttivi,  la prescrizione decorre dall'ultimo di
          essi;  ma  in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157
          possono essere prolungati oltre la meta'".