Art. 63 Norme applicabili da parte di giudici diversi 1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonche', in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44. 2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui al comma 1; si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 46.
Nota all'art. 63: - Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale, si veda in note all'art. 45.