Art. 63
              Norme applicabili da parte di giudici diversi

      1.  Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e
    2,  sono  giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si
    osservano  le  disposizioni  del  titolo  II del presente decreto
    legislativo,  nonche',  in quanto applicabili, le disposizioni di
    cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
      2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma
    dell'articolo  689  del  codice  di  procedura  penale  non  sono
    riportate  le  iscrizioni relative ai reati di cui al comma 1; si
    osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 46.
 
          Nota all'art. 63:
              -  Per  il  testo dell'art. 689 del codice di procedura
          penale, si veda in note all'art. 45.