Art. 64 
                                Norma transitoria 
 
      1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai 
    procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi  1
    e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore. 
      2. Ferma l'applicabilita' dell'articolo 2, comma terzo, del 
    codice penale, nei procedimenti relativi a reati  commessi  prima
    della data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
    si osservano le disposizioni  dell'articolo  63,  commi  1  e  2;
    quando si tratta di reati  commessi  dopo  la  pubblicazione  del
    presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo  I
    se alla  data  di  entrata  in  vigore  non  e'  ancora  avvenuta
    l'iscrizione della notizia di reato.