Art. 7.
           Casi di connessione davanti al giudice di pace
  1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
    a)  se  il  reato  per  cui  si procede e' stato commesso da piu'
persone in concorso o cooperazione fra loro;
    b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola
azione od omissione.