Art. 7. Casi di connessione davanti al giudice di pace 1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro; b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione.