Art. 8. Competenza per territorio determinata dalla connessione 1. Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui e' stato commesso il primo reato. Se non e' possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui e' iniziato il primo dei procedimenti connessi.