Art. 8.
       Competenza per territorio determinata dalla connessione
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  7,  se  i  reati sono stati
commessi  in  luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene
per  tutti  al  giudice di pace del luogo in cui e' stato commesso il
primo  reato.  Se  non  e'  possibile  determinare  in  tal  modo  la
competenza,  questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui e'
iniziato il primo dei procedimenti connessi.