Art. 9.
                 Riunione e separazione dei processi
  1.   Nei   casi   previsti  dall'articolo  7,  prima  di  procedere
all'udienza  di  comparizione,  il  giudice  di pace puo' ordinare la
riunione  dei  processi,  quando  questa  non  pregiudica  la  rapida
definizione degli stessi.
  2.  Anche  fuori  dei  casi previsti dall'articolo 7, il giudice di
pace  puo'  ordinare  la  riunione  dei  processi quando i reati sono
commessi  da  piu'  persone  in  danno reciproco le une delle altre o
quando  piu'  persone  con  condotte  indipendenti  hanno determinato
l'evento  o quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con
piu'  azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
ovvero ogni volta in cui cio' giovi alla celerita' e alla completezza
dell'accertamento.
  3.  Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non
oltre  la  dichiarazione  di apertura del dibattimento, il giudice di
pace  ordina  la  separazione  dei  processi,  qualora ritenga che la
riunione  possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la
rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.