Art. 2.
                 Attivita' di mediazione creditizia
  1.  E'  mediatore  creditizio,  ai sensi della legge e del presente
regolamento,  colui  che  professionalmente,  anche  se  non a titolo
esclusivo,  ovvero  abitualmente mette in relazione, anche attraverso
attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati
con   la   potenziale   clientela   al   fine  della  concessione  di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  2.  I  mediatori  creditizi svolgono la loro attivita' senza essere
legati  ad  alcuna  delle  parti  da  rapporti  di collaborazione, di
dipendenza  o  di  rappresentanza.  Ad  essi  e'  vietato  concludere
contratti  nonche'  effettuare, per conto di banche o di intermediari
finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o
di  incasso  di  denaro  contante,  di  altri mezzi di pagamento o di
titoli di credito.
  3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della
specifica attivita' svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di
finanziamento,   effettuata   sulla   base  di  apposite  convenzioni
stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
    a)  soggetti  iscritti  in  ruoli,  albi  o  elenchi,  tenuti  da
pubbliche autorita', da ordini o da consigli professionali;
    b) fornitori di beni o servizi.
  4.  In  conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio
1989,  n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
non  e'  richiesta  la  licenza  prevista dall'articolo 115 del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
          3 febbraio 1989 n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge
          21 marzo  1958,  n.  253,  concernente  la disciplina della
          professione di mediatore) e' il seguente:
              "1. Per  l'esercizio  dell'attivita'  disciplinata  dai
          precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche
          necessarie  ed  opportune  per la gestione o la conclusione
          dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art.
          115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
              -  L'art.  115  del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, e' il seguente:
              "Art.  115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di
          prestiti  su  pegno  o  altre  agenzie di affari, quali che
          siano  l'oggetto  e la durata, anche sotto forma di agenzie
          di  vendita,  di  esposizioni, mostre o fiere campionarie e
          simili, senza licenza del questore.
              La  licenza  e'  necessaria  anche  per l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
              Tra   le  agenzie  indicate  in  questo  articolo  sono
          comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
          di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
              La  licenza  vale  esclusivamente  per i locali in essa
          indicati. E' ammessa la rappresentanza".