Art. 3.
                               A l b o
  1.  L'albo  dei mediatori creditizi e' istituito presso l'UIC sotto
l'alta  vigilanza  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica.
  2.  L'attivita'  di  mediazione  creditizia  di cui alla legge e al
presente  regolamento  e'  riservata  ai soggetti iscritti nell'albo.
Qualora  l'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge ed al
presente  regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve
essere   esercitata  per  il  tramite  di  persone  fisiche  iscritte
nell'albo.
  3.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento,  l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito
bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  4.  L'UIC  procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale,
con le modalita' previste nel comma 3.