Art. 3. A l b o 1. L'albo dei mediatori creditizi e' istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento e' riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalita' previste nel comma 3.