Art. 4.
                Requisiti per l'iscrizione nell'albo
  1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato
membro  dell'Unione  europea  o  di  uno  Stato  con  il quale esista
trattamento di reciprocita' in possesso dei seguenti requisiti:
    a) domicilio in Italia;
    b)  diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli
di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
    c)  onorabilita'  ai  sensi  dell'articolo  109  del  testo unico
bancario.
  2.  Possono  altresi'  iscriversi  nell'albo  le  societa' con sede
legale  in  Italia  e le stabili organizzazioni in Italia di societa'
aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:
    a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;
    b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte
dei  soci  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo 23 del testo unico
bancario;
    c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte
dei  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo;
    d)  svolgimento  dell'attivita'  di  mediazione creditizia per il
tramite di soggetti iscritti all'albo.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota
          all'art. 2.
              -  Il  testo  dell'art.  109 del decreto legislativo n.
          385/1993 e' il seguente:
              "Art. 109. - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro
          adottato,  sentiti  la  Banca  d'Italia  e  l'UIC, ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vengono  determinati  i  requisiti di professionalita' e di
          onorabilita'   dei   soggetti   che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   gli
          intermediari finanziari.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.
              4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
          la  Banca  d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
          dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          iscritti nell'elenco speciale".
              -  Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
          n. 385/1993 e' il seguente:
              "Art.  23.  - 1. Ai fini del presente capo il controllo
          sussiste,  anche  con  riferimento a soggetti diversi dalle
          societa',  nei  casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
          secondo, del codice civile.
              2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                1)  esistenza  di un soggetto che, in base ad accordi
          con  altri  soci,  ha  il  diritto  di  nominare o revocare
          la maggioranza  degli amministratori ovvero dispone da solo
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
          la  nomina  o  la  revoca  della maggioranza dei membri del
          consiglio di amministrazione;
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario  e organizzativo idonei a conseguire
          uno dei seguenti effetti:
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  d)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
                4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi".