Art. 5. Domanda di iscrizione nell'albo 1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalita' stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale; b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale; c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di societa', il legale rappresentante deve dichiarare: a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il numero di codice fiscale; d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la societa' svolge l'attivita' di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato. 4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate: a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese; b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 5. L'UIC ha facolta' di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione. 6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.
Note all'art. 5: - Per l'oggetto della legge 3 febbraio 1989, n. 39, si veda in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 385/1993 si veda in nota all'art. 4.