Art. 5.
                   Domanda di iscrizione nell'albo
  1.  La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le
modalita' stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche,
procede   all'iscrizione,  dandone  comunicazione  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Nella  domanda  di  iscrizione  nell'albo  inoltrata da persona
fisica l'interessato deve dichiarare:
    a)  il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero
di codice fiscale;
    b)  la  residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se
diverso, anche il domicilio fiscale;
    c)  il  possesso  dei  requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c);
    d)  il  possesso  del  diploma  di  scuola media superiore ovvero
l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
  3.  Nella  domanda  di  iscrizione  nell'albo inoltrata da parte di
societa', il legale rappresentante deve dichiarare:
    a) la denominazione o la ragione sociale;
    b)  la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in
Italia;
    c) il numero di codice fiscale;
    d)  gli  estremi  dell'iscrizione  nell'albo  dei soggetti per il
tramite  dei  quali  la  societa'  svolge  l'attivita'  di mediazione
creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato.
  4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate:
    a)   copia   dell'atto   costitutivo   e  certificato  attestante
l'iscrizione nel registro delle imprese;
    b)  le  dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi
dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  relative al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
  5. L'UIC ha facolta' di richiedere agli interessati ogni necessaria
informazione.
  6.  Gli  iscritti  nell'albo  comunicano tempestivamente all'UIC le
variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per l'oggetto della legge 3 febbraio 1989, n. 39, si
          veda in nota all'art. 2.
              -  Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n.
          385/1993 si veda in nota all'art. 4.