Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 4
Nota all'art. 8: - Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota all'art. 2.