Art. 8.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Gli  agenti  di  affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui
alla  legge  3  febbraio  1989,  n.  39,  operanti  nei  rami mutui e
finanziamenti   o  altri  equivalenti  comunque  denominati  i  quali
svolgono  o  intendono  svolgere l'attivita' di mediazione creditizia
nelle  forme  di  cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei
requisiti  di  onorabilita'  prescritti  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera  c)  e  comma  2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su
domanda  da  presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro
il  termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.  L'iscrizione  nell'albo  comporta  la cancellazione dai
ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
  2.   Fino  alla  data  della  decisione  afferente  la  domanda  di
iscrizione  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  continuare a
esercitare l'attivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Visco, Ministro del tesoro del bilancio
                              e della programmazione economica
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
  Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 4
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota
          all'art. 2.