IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici; Sentito il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 258 del 23 marzo 2000; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 10 luglio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 3262 del 25 luglio 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10. 3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificita' della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come "decreto n. 34".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41: "11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori". - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 41. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", si veda in note alle premesse". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si veda nelle note alle premesse.