Art. 10. 
          Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
  1. Per eseguire lavori  di  restauro  o  di  manutenzione  di  beni
culturali mobili e di superfici decorate di  beni  architettonici  di
importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono  possedere
i seguenti requisiti: 
    a) avere eseguito lavori direttamente  e  in  proprio  nel  corso
dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando  o  la
data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che
si affidano, per un importo non inferiore a quello del  contratto  da
stipulare o, in alternativa,  avere  il  direttore  tecnico  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera a); 
    b)  avere  un  organico  determinato  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro  addetti  e'  comunque
richiesta la presenza  in  organico  di  almeno  un  restauratore  in
possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7. 
  2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede  di  domanda  di
partecipazione o in sede  di  offerta  e  sono  accompagnati  da  una
certificazione di buon esito  dei  lavori  rilasciata  dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni su  cui  si  e'  intervenuti.  La  loro
effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante  secondo
le vigenti disposizioni in materia. 
 
          Nota all'art. 10:
              - La  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' gia' stata citata
          nelle note all'art. 8.