Art. 11. 
                    Specificita' degli interventi 
  1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma  7,
della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e  delle  relative  norme  di
esecuzione,  qualora  i  lavori  previsti  dal  presente  regolamento
costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un  lavoro,  essi
sono comunque indicati nel bando di gara qualunque  sia  il  relativo
importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese  in  possesso  dei
requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facolta'
della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 7, della
          citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              "7.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  rientrino,  oltre  ai lavori prevalenti, opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto  tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
          quali  strutture,  impianti  ed  opere  speciali, e qualora
          ciascuna  di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
          cento  dell'importo  totale  dei  lavori,  esse non possono
          essere    affidate    in   subappalto   e   sono   eseguite
          esclusivamente  dai  soggetti  affidatari.  In tali casi, i
          soggetti  che  non siano in grado di realizzare le predette
          componenti  sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
          articolo,   associazioni   temporanee  di  tipo  verticale,
          disciplinate   dal   regolamento   che  definisce  altresi'
          l'elenco delle opere di cui al presente comma".