Art. 12. Norma transitoria 1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Societa' organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attivita' documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa. 2. La sussistenza dei requisiti e' determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 agosto 2000 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000 Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84