Art. 12. 
                          Norma transitoria 
  1. Fino al 31 dicembre 2001, le  imprese  che  eseguono  lavori  di
restauro o manutenzione di  beni  culturali  mobili  e  di  superfici
decorate  di  beni  architettonici  e  che   non   hanno   conseguito
l'attestazione da parte  delle  Societa'  organismi  di  attestazione
(SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente
regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere
b) e c), sono riferite all'importo dei  lavori  da  affidare,  ed  il
periodo  di  attivita'  documentabile  coincide  con  il  quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando o  la  data  dell'invito  alla
gara ufficiosa. 
  2. La sussistenza  dei  requisiti  e'  determinata,  documentata  e
accertata secondo quanto stabilito dal presente  regolamento  e,  per
quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 3 agosto 2000 
                                                Il Ministro: Melandri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000 
  Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84