Art. 2. Requisiti generali 1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34. 2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attivita' economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34: "Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani; b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralita' professionale; d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; e) inesistenza di irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attivita' di impresa; g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attivita'; h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici; l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa. 3. Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio".