Art. 2. 
                         Requisiti generali 
  1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione  necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo  1,  sono  stabiliti
dall'articolo 17 del decreto n. 34. 
  2.  L'iscrizione  dell'impresa  al  registro  istituito  presso  la
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n.  34,
deve  essere   conseguita   nella   specifica   attivita'   economica
"conservazione e restauro di opere d'arte". 
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
              "Art.   17   (Requisiti  d'ordine  generale).  -  1.  I
          requisiti    d'ordine    generale    occorrenti    per   la
          qualificazione sono:
                a) cittadinanza    italiana    o   di   altro   Stato
          appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia
          per   gli   stranieri  imprenditori  ed  amministratori  di
          societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono
          a  Stati  che  concedono  trattamento  di  reciprocita' nei
          riguardi di cittadini italiani;
                b) assenza    di    procedimento    in    corso   per
          l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
          delle  cause  ostative  previste  dall'art.  10 della legge
          31 maggio 1965, n. 575;
                c) inesistenza  di  sentenze  definitive  di condanna
          passate  in  giudicato  ovvero  di sentenze di applicazione
          della  pena  su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
          di  procedura  penale  a  carico  del  titolare, del legale
          rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico
          per reati che incidono sulla moralita' professionale;
                d) inesistenza  di  violazioni gravi, definitivamente
          accertate,  alle  norme in materia di contribuzione sociale
          secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
                e) inesistenza   di   irregolarita',  definitivamente
          accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
          delle  imposte  e  tasse secondo la legislazione italiana o
          del paese di provenienza;
                f) iscrizione  al  registro  delle  imprese presso le
          competenti  camere  di  commercio, industria, agricoltura e
          artigianato,  ovvero  presso i registri professionali dello
          Stato  di  provenienza,  con  indicazione  della  specifica
          attivita' di impresa;
                g) insussistenza   dello   stato  di  fallimento,  di
          liquidazione o di cessazione dell'attivita';
                h) inesistenza   di   procedure   di  fallimento,  di
          concordato  preventivo, di amministrazione controllata e di
          amministrazione straordinaria;
                i) inesistenza  di  errore  grave  nell'esecuzione di
          lavori pubblici;
                l) inesistenza  di  violazioni gravi, definitivamente
          accertate,  attinenti  l'osservanza  delle  norme  poste  a
          tutela  della  prevenzione  e della sicurezza sui luoghi di
          lavoro;
                m) inesistenza   di   false  dichiarazioni  circa  il
          possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione agli
          appalti   e   per  il  conseguimento  dell'attestazione  di
          qualificazione.
              2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione
          i    soggetti   che   intendono   qualificarsi   dimostrano
          l'esistenza  dei requisiti richiesti per la qualificazione.
          Di  cio'  e'  fatto  espresso  riferimento nel contratto da
          sottoscriversi fra SOA e impresa.
              3.  Per  la  qualificazione delle societa' commerciali,
          delle  cooperative  e  dei  loro consorzi, dei consorzi tra
          imprese  artigiane  e  dei consorzi stabili, i requisiti di
          cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
          direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa'
          in  nome  collettivo;  al  direttore  tecnico e a tutti gli
          accomandatari  se  si  tratta  di  societa'  in accomandita
          semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
          di  rappresentanza  se  si  tratta  di  ogni  altro tipo di
          societa' o di consorzio".