Art. 3. Requisiti speciali 1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono: a) adeguata idoneita' tecnica; b) adeguata idoneita' organizzativa per le imprese con piu' di quattro addetti; c) adeguata capacita' economica e finanziaria.