Art. 3. 
                         Requisiti speciali 
  1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione  necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono: 
    a) adeguata idoneita' tecnica; 
    b) adeguata idoneita' organizzativa per le imprese  con  piu'  di
quattro addetti; 
    c) adeguata capacita' economica e finanziaria.