Art. 4. 
                          Idoneita' tecnica 
  1. L'adeguata idoneita' tecnica e'  dimostrata  dalla  presenza  di
tutti i requisiti di seguito elencati: 
    a) presenza di un direttore  tecnico,  eventualmente  coincidente
con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali; 
    b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente  la  data  di
sottoscrizione  del  contratto  con   una   Societa'   organismo   di
attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per  un  importo
complessivo non inferiore al novanta  per  cento  dell'importo  della
classifica per cui e' chiesta la qualificazione; 
    c)  fermo  quanto  previsto  alle  lettere  a)  e  b),   avvenuta
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo  dei  cinque
anni,  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  ad   un   terzo
dell'importo della classifica per cui e' chiesta  la  qualificazione,
ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo  complessivo
non inferiore al cinquanta per cento  della  classifica  per  cui  e'
chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque
anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per  cento
dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.