Art. 4. Idoneita' tecnica 1. L'adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali; b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Societa' organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione; c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui e' chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.