Art. 5
                       Idoneita' organizzativa

  1. Le imprese con piu' di quattro addetti devono avere una adeguata
idoneita'  organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in
possesso  dei  requisiti  professionali stabiliti dall'articolo 7, in
numero  non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e
dalla  presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in
numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico.
  2.  Le  imprese  con  un numero di addetti superiore a venti devono
avere   una   adeguata   idoneita'   organizzativa  dimostrata  dalla
contestuale  presenza  di  restauratori  in  possesso  dei  requisiti
professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza di operatori
qualificati  ai  sensi  dell'articolo  8,  in  numero  non  inferiore
rispettivamente  al  trenta  ed  al  quaranta per cento dell'organico
complessivo.
  3.  Il  calcolo delle unita' previste dai commi 1 e 2 e' effettuato
con l'arrotondamento all'unita' superiore.
  4.  I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1
e   2  devono  avere  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato  con  l'impresa,  ovvero  un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.