Art. 6 Capacita' economica e finanziaria 1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da referenze bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, idonee a garantire la solvibilita' dell'impresa in relazione all'importo della classifica per la quale l'impresa chiede la qualificazione.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.