Art. 6
                  Capacita' economica e finanziaria

  1.  L'adeguata  capacita'  economica e finanziaria e' dimostrata da
referenze  bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio
di  attivita'  bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre
1993,  n.  385,  idonee  a  garantire la solvibilita' dell'impresa in
relazione  all'importo della classifica per la quale l'impresa chiede
la qualificazione.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  decreto  legislativo  1o settembre  1993, n. 385,
          recante:  "Testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
          creditizia"  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.