Art. 7 Restauratore di beni culturali 1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende: a) per i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni mobili di interesse artistico, storico e archeologico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il quadriennio, e comunque non inferiore a due anni, ovvero ancora, colui che ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio, per non meno di otto anni, dei quali almeno cinque gia' svolti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro; b) per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di interesse artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola statale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a tre anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente ed in proprio con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni restaurati, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il triennio, ovvero ancora ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni, dei quali almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui e' stato eseguito il restauro.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni", pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98: "Art. 224 (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate). - 1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, della legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge. 2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'art. 28, comma 4, della legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, gia' citato nelle note alle premesse: "Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".