Art. 7
                   Restauratore di beni culturali

  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  nonche'  ai  fini di cui
all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21
  dicembre  1999,  n.  554,  per  restauratore  di  beni culturali si
  intende: a) per i lavori relativi alle superfici decorate di beni
  architettonici  e  ai beni mobili di interesse artistico, storico e
   archeologico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola
   di  restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
   20  ottobre  1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni,
   ovvero  ha  conseguito  un  diploma  presso una scuola di restauro
   statale  o  regionale  di  durata  non  inferiore a due anni ed ha
   svolto  attivita'  di  restauro dei beni stessi, direttamente e in
   proprio,    con   regolare   esecuzione   certificata   da   parte
   dell'autorita'  preposta  alla  tutela del bene o della superficie
   decorata,  per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello
   scolare  mancante  a  compiere  il  quadriennio,  e  comunque  non
   inferiore a due anni, ovvero ancora, colui che ha svolto attivita'
   di  restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio, per non
   meno  di  otto anni, dei quali almeno cinque gia' svolti alla data
   di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  con regolare
   esecuzione  certificata  dall'autorita'  preposta  alla tutela dei
   beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
  b)  per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di
   interesse  artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma
   presso  una  scuola  statale,  di  cui  all'articolo 9 del decreto
   legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a tre
   anni,  ovvero  ha  conseguito  un  diploma  presso  una  scuola di
   restauro  statale o regionale di durata non inferiore a due anni e
   ha  svolto  attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente ed
   in  proprio  con  regolare  esecuzione  certificata dall'autorita'
   preposta  alla tutela dei beni restaurati, per un periodo di tempo
   almeno  doppio  rispetto  a  quello scolare mancante a compiere il
   triennio,  ovvero  ancora ha svolto attivita' di restauro dei beni
   predetti,  direttamente  ed  in proprio, per non meno di sei anni,
   dei  quali  almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore
   del  presente  regolamento,  con  regolare  esecuzione certificata
   dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  su cui e' stato
   eseguito il restauro.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 224 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554,
          recante:  "Regolamento  di attuazione della legge quadro in
          materia  di  lavori  pubblici  11 febbraio  1994, n. 109, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni", pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n.  66/L  alla  Gazzetta  Ufficiale
          28 aprile 2000, n. 98:
              "Art.  224 (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili
          e  superfici  decorate).  -  1. Per gli interventi sui beni
          mobili  di  interesse  storico-artistico  e sulle superfici
          decorate  di  beni  architettonici,  nelle  ipotesi  di cui
          all'art.  27,  comma 2, della legge, l'ufficio di direzione
          dei  lavori  del  direttore  dei  lavori  comprende tra gli
          assistenti   con   funzioni   di  direttore  operativo,  un
          restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
          dei  requisiti  di  cui  all'art. 8, comma 11-sexies, della
          legge.
              2.  Per  il  collaudo finale dei beni di cui al comma 1
          nell'ipotesi  di  affidamento  esterno  di cui all'art. 28,
          comma  4,  della  legge,  l'organo di collaudo comprende un
          restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
          dei  requisiti  di  cui  all'art. 8, comma 11-sexies, della
          legge".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, gia' citato nelle note
          alle premesse:
              "Art.  9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
          seguenti  istituti  operano  scuole di alta formazione e di
          studio:  Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
              2.  Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
          formazione  e  di specializzazione anche con il concorso di
          universita'   e   altre  istituzioni  ed  enti  italiani  e
          stranieri   e   possono,   a   loro  volta,  partecipare  e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
              3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
          ammissione  e  i criteri di selezione del personale docente
          sono  stabiliti  con  regolamenti ministeriali adottati, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  con  decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la funzione
          pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica. Con decreto del Ministro possono
          essere  istituite  sezioni  distaccate  delle  scuole  gia'
          istituite.
              4.  Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
          comma  3  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di cui
          all'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          30 settembre 1963, n. 1409".