Art. 8
             Operatore qualificato per i beni culturali

  1.   Per  gli  effetti  del  presente  regolamento,  per  operatore
qualificato  per  i beni culturali si intende colui che ha conseguito
un  diploma  presso  una  scuola  di  restauro statale o regionale di
durata  non inferiore a due anni, ovvero ha svolto lavori di restauro
di  beni  mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di
superfici  decorate  di  beni architettonici, per non meno di quattro
anni,   anche  in  proprio.  L'attivita'  svolta  e'  dimostrata  con
dichiarazione   del   datore   di   lavoro,   ovvero  autocertificata
dall'interessato  ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
accompagnata  dal  visto  di  buon  esito degli interventi rilasciato
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
 
          Nota all'art. 8:
              - La  legge  4 gennaio  1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".