Art. 8 Operatore qualificato per i beni culturali 1. Per gli effetti del presente regolamento, per operatore qualificato per i beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Nota all'art. 8: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".