Art. 9
                 Lavori utili per la qualificazione

  1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5
e' redatta in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7
del decreto n. 34.
  2.  Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche
se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un
unico  certificato  con  la  specificazione  dei  lavori eseguiti nei
singoli anni.
  3.  Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento, se accompagnati o integrati dalla
dichiarazione  di  buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla
tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
  4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5
solo  se  effettivamente  eseguiti dall'impresa, anche per effetto di
subappalto.  L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della
qualificazione i lavori affidati in subappalto.
  5.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  si  applica la disciplina
prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22,  comma  7, del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, gia' citato nelle note alla premessa:
              "7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti
          in   conformita'  allo  schema  di  cui  all'allegato  D  e
          contengono  la espressa dichiarazione dei committenti che i
          lavori  eseguiti  sono  stati realizzati regolarmente e con
          buon  esito;  se  hanno  dato  luogo  a  vertenze  in  sede
          arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
          della  qualificazione  per  i lavori sui beni soggetti alle
          disposizioni  in  materia  di beni culturali e ambientali e
          per   gli   scavi   archeologici,  la  certificazione  deve
          contenere  l'attestato  dell'autorita' preposta alla tutela
          del   bene   oggetto  dei  lavori,  del  buon  esito  degli
          interventi   eseguiti.   Sono  fatti  salvi  i  certificati
          rilasciati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
          presente regolamento".
              - Si  riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
              "Art.  23 (Criteri di accertamento e di valutazione dei
          lavori  eseguiti  all'estero).  -  1. Per i lavori eseguiti
          all'estero  da  imprese  con  sede  legale  in  Italia,  il
          richiedente produce:
                a) per   i  Paesi  aderenti  all'Unione  europea,  la
          certificazione rilasciata dal committente ed il certificato
          di collaudo, laddove emesso;
                b) per  gli  altri  Paesi una attestazione rilasciata
          dal  tecnico  di  fiducia del consolato competente, vistata
          dal  medesimo  dalla  quale risultano i lavori eseguiti, il
          loro   ammontare,   i   tempi   di  esecuzione  nonche'  la
          dichiarazione  che  i lavori furono eseguiti regolarmente e
          con buon esito;
                c) una   copia   del   contratto   e  ogni  documento
          comprovante i lavori eseguiti".