Art. 9 Lavori utili per la qualificazione 1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5 e' redatta in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, gia' citato nelle note alla premessa: "7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento". - Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34: "Art. 23 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce: a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso; b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito; c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti".