Art. 29.
                    (Disposizioni sul personale)
1.  La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a bandire
concorsi  pubblici  per  il reclutamento di cento unita' di personale
dotate  di  professionalita'  ed  esperienza  in materia di politiche
sociali,  per  lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali
previste  dalla  presente  legge,  nonche'  in  materia  di  adozioni
internazionali,  politiche  di  integrazione degli immigrati e tutela
dei  minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed
alle  modalita'  di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, pari a lire 2
miliardi  per  l'anno  2000  e  a  lire  7 miliardi annue a decorrere
dall'anno  2001,  si  provvede  a  valere  sul Fondo nazionale per le
politiche  sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della
presente legge.
 
          Note all'art. 29, comma 1:
          -  Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera c), della citata
          legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
          "1.  Nell'attuazione  della  delega di cui alla lettera a),
          del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche'
          ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a) Omissis;
            b) Omissis;
            c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  il  diritto  di  opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze".
          -  Il  testo  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, e successive modificazioni, e' il seguente:
          "Art.   39   (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione del part-time) - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
          2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  fatto  salvo  quanto  previsto  per il personale
          della  scuola  dall'art.  40,  il  numero  complessivo  dei
          dipendenti  in  servizio  e'  valutato  su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
          2-bis.   Allo   scopo   di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
          3.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
          3-bis.   A   decorrere   dall'anno   1999   la   disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  i  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
          3-ter.  Al  fine di garantire la coerenza con gli obiettivi
          di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione  funzionale
          delle   amministrazioni   interessate,   le   richieste  di
          autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da una
          relazione  illustrativa  delle  iniziative  di  riordino  e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai  programmi,  con  specifico  riferimento.,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n  29 e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
          4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a
          3,  si  procede  comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
          5.  Per  il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con criteri e
          le  modalita'  di  cui  al  comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
          6.  Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro
          e  previdenza,  si  provvede altresi' all'assunzione di 300
          unita'  di  personale destinate al servizio ispettivo delle
          Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e di 300 unita' di personale
          destinate   all'attivita'   dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza   sociale;   il  predetto  Istituto  provvede  a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
          7.  Con  regolamento  da emanare su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per
          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modatita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          8.  Le  assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
          modalita':
            a) i  concorsi  sono  espletati  su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
            b) il  numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
            c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
          su   una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
            d)  la  prova  attitudinale deve svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e) ciascun   candidato   puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
          9.   Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  11,  settimo e ottavo comma, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
          10.  Per  assicurare  forme  piu'  efficaci  di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
          11  . Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
          com-ma  5,  si  procede  alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
          12.  Il  comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura
          dei  posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per
          il  personale  del  servizio sanitario nazionale, approvate
          successivamente   al   31 dicembre   1993,  possono  essere
          utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
          13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
          dell'art.  28,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.   29,  e  successive  modificazioni,  conservano
          validita'  per un periodo di diciotto mesi dalla data della
          loro approvazione.
          14.   Per   far   fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
          15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere, nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal  comma  3,  personale  dotato di alta professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione  dei  carichi  di  lavoro prevista dall'art. 3,
          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
          delle  necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di
          nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni
          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
          16.   Le   assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  lo gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni ci cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
          17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
          com-ma 3,  del  decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
          18.  Allo  scopo  di  ridurre  la  spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento delle
          assunzioni  autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale .
          18-bis.  E'  consentito  l'accesso  ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
          19.  Le  regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
          20.   Gli   enti   pubblici   non   economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
          20-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  alle  quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
          20-ter.  Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione
          del   presente   articolo,  realizzate  in  ciascuna  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e  presso  gli  enti  pubblici  non  economici con organico
          superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti
          e  con  le  modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi
          per   la  contrattazione  integrativa  di  cui  ai  vigenti
          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   ed  alla
          retribuzione  di  risultato del personale dirigente. Con la
          medesima  destinazione  e  ai  sensi  del predetto art. 43,
          comma   5,  le  amministrazioni  e  gli  enti  che  abbiano
          proceduto  a ridurre la propria consistenza di personale di
          una  percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
          obiettivi  percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
          possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite
          .
          21.  Per  le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica possono avvalersi di personale comandato da altre
          amministrazioni  dello  Stato,  in  deroga  al  contingente
          determinato  ai  sensi  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per un numero massimo di 25 unita'.
          22.  Al  fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
          59,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale ai cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degi  enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   ai   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti   a  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei
          concorsi.
          23.  All'art.  9,  comma  19,  del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
          24.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
          25.  Al  fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota  negativamente  sia  la funzionalita' degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
          26.  Le  domande di trasformazione di rapporto di lavoro da
          tempo  pieno a tempo parziale, respinte prima della data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
          27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
          23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro
          a  tempo  parziale,  si  applicano  al personale dipendente
          delle  regioni e degli enti locali finche' non diversamente
          disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
          28.  Nell'esercizio  dei  compiti  attribuiti  dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.