Art. 3.
(Principi per la programmazione degli  interventi e delle risorse del
                               sistema
             integrato di interventi e servizi sociali).
1.  Per  la  realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in
forma   unitaria   ed   integrata,   e'   adottato  il  metodo  della
programmazione  degli  interventi  e delle risorse, dell'operativita'
per  progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di
qualita'  e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione
di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito
delle  rispettive  competenze, alla programmazione degli interventi e
delle  risorse  del sistema integrato di interventi e servizi sociali
secondo i seguenti principi:
a)  coordinamento  ed  integrazione  con  gli  interventi  sanitari e
dell'istruzione  nonche'  con  le  politiche attive di formazione, di
avviamento e di reinserimento al lavoro;
b)  concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali,
tra  questi  ed  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma 4, che
partecipano  con  proprie  risorse  alla realizzazione della rete, le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale   nonche'   le  aziende  unita'  sanitarie  locali  per  le
prestazioni   socio-  sanitarie  ad  elevata  integrazione  sanitaria
comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3.  I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' della
presente    legge,   possono   avvalersi   degli   accordi   previsti
dall'articolo  2,  comma  203,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
ed ai finanziamenti dell'Unione europea.
4.  I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la
pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra
gli  stessi  servizi  e  per  consentire,  in  via  sperimentale,  su
richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in
alternativa  alle  prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di
cui  all'articolo  24,  comma  1,  lettera  a), numeri 1) e 2), della
presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della  legge  30  aprile  1969, n. 153, e successive modificazioni, e
degli  assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
 
          Note all'art. 3, comma 3:
          -  La  legge  23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28 dicembre  1996, n. 303,
          supplemento  ordinario.  Il testo del comma 203 dell'art. 2
          (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il
          sostegno   dell'occupazione   e   dello  sviluppo),  e'  il
          seguente:
          "203.  Gli  interventi che coinvolgono una molteplicita' di
          soggetti   pubblici   e   privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
            a)  "Programmazione negoziata , come tale intendendosi la
          regolamentazione  concordata tra soggetti pubblici o tra il
          soggetto   pubblico  competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
            b)   "lntesa  istituzionale  di  programma  ,  come  tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367;
            c)  "Accordo di programma quadro , come tale intendendosi
          l'accordo  con  enti  locali  ed  altri soggetti pubblici e
          privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
          attuazione  di una intesa istituzionale di programma per la
          definizione  di  un  programma  esecutivo  di interventi di
          interesse  comune  o funzionalmente collegati. L'accordo di
          programma  quadro  indica  in particolare: 1) le attivta' e
          gli  interventi  da  realizzare,  con  i  relativi  tempi e
          modalita'  di  attuazione  e  con i termini ridotti per gli
          adempimenti  procedimentali;  2)  i  soggetti  responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della   legge  8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
            d)  "Patto territoriale come tale intendendosi l'accordo,
          promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti
          pubblici  o privati con i contenuti di cui alla lettera c),
          relativo  all'attuazione  di  un  programma  di  interventi
          caratterizzato  da  specifici obiettivi di promozione dello
          sviluppo locale;
            e)  "Contratto  di  programma , come tale intendendosi il
          contratto    stipulato    tra   l'amministrazione   statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
            f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento
          operativo,  concordato  tra  amministrazioni, anche locali,
          rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori  di lavoro,
          nonche'   eventuali  altri  soggetti  interessati,  per  la
          realizzazione  delle  azioni  finalizzate  ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo 1  del  Regolamento  CEE  n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389".
          Nota all'art. 3, comma 4:
          -  La  legge  30 aprile  1969,  n. 153, recante: "Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza  sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art.  26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
          sprovvisti di reddito) e' il seguente:
          "Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio
          nazionale,  che  abbiano  compiuto  l'eta'  di 65 anni, che
          posseggano  redditi  propri  assoggettabili all'imposta sul
          reddito   delle   persone  fisiche  per  un  ammontare  non
          superiore  a L. 336.050 annue, e, se coniugati, un reddito,
          cumulato   con   quello   del   coniuge,  non  superiore  a
          L. 1.320.000  annue e' corrisposta, a domanda, una pensione
          sociale  non  riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi
          in   13  rate  mensili  di  L. 25.850  annue  ciascuna.  La
          tredicesima  rata  e' corrisposta con quella di dicembre ed
          e'  frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con
          quello del coniuge nel caso di separazione legale.
          Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
          familiari ed il reddito della casa di abitazione.
          Non hanno diritto alla pensione sociale:
            1)  coloro  che  hanno  titolo  a  rendite  o prestazioni
          economiche  previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
          per   gli  assegni  familiari,  erogate  con  carattere  di
          continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
          esteri;
            2)  coloro  che  percepiscono  pensioni  di guerra, fatta
          eccezione  dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
          della guerra 1915-18 e precedenti.
          L'esclusione  di  cui al precedente comma non opera qualora
          l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050
          annue.
          Coloro  che  percepiscono  le  rendite o le prestazioni o i
          redditi  previsti  nei  precedenti  commi,  ma  di  importo
          inferiore  a  L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
          sociale  ridotta in misura corrispondente all'importo delle
          rendite, prestazioni e redditi percepiti.
          L'importo  della  pensione sociale di cui al primo comma e'
          comprensivo,  per  il  1974,  degli aumenti derivanti dalla
          perequazione automatica della pensione di cui al precedente
          art. 19.
          I  limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
          comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione
          automatica di cui al precedente art. 19.
          Qualora,  a  seguito  della  riduzione  prevista  dal comma
          precedente,   la   pensione   sociale  risulti  di  importo
          inferiore  a  L. 3.500  mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  ha  facolta'  di porla in pagamento in
          rate semestrali anticipate.
          La  pensione  e'  posta a carico del Fondo sociale, nel cui
          seno  e'  costituita  apposita  gestione  autonoma,  ed  e'
          corrisposta,   con   le   stesse   modalita'  previste  per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni    per   la   concessione   sulla   base   della
          documentazione indicata nel comma successivo.
          La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
          dell'I.N.P.S.  nella  cui  circoscrizione  territoriale  e'
          compreso il comune di residenza dell'interessato.
          La  domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
          nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese,
          dagli   uffici  finanziari  sulla  dichiarazione  resa  dal
          richiedente  su  modulo  conforme  a  quello  approvato con
          decreto  del  Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
          mese  di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
          La  pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
          quello  di  presentazione  della domanda e non e' cedibile,
          ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo
          far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
          domanda  entro il primo anno di applicazione della presente
          legge,  la  pensione  decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese
          successivo   a  quello  di  compimento  dell'eta',  qualora
          quest'ultima  ipotesi  si  verifichi  in  data successiva a
          quella di entrata in vigore della legge.
          Chiunque  compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
          o  ad altri la liquidazione della pensione non spettante e'
          tenuto  a  versare  una  somma  pari  al  doppio  di quella
          indebitamente  percepita,  il  cui  provento e' devoluto al
          Fondo   sociale.   La   suddetta   sanzione   e'  comminata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
          le proprie sedi provinciali.
          Per   i   ricorsi  amministrativi  contro  i  provvedimenti
          dell'I.N.P.S.  concernenti  la  concessione della pensione,
          nonche'  per  la  comminazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui  al  comma precedente e per le conseguenti controversie
          in   sede   giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
          cui  al  regio  decreto-legge  4 ottobre  1935,  n. 1827, e
          successive modificazioni e integrazioni".
          -  Per  il  testo dell'art. 3, comma 6, della citata n. 335
          del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.