Art. 10 Modalita' e termini per le erogazioni 1. L'Istituto convenzionato ai sensi dell'art 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento. 2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il Responsabile unico e il Soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'Istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria. sui quali vanno effettuati i pagamenti, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento. 3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista e' reso disponibile dall'Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota e' comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonche' all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a titolo di anticipazione. 4. L'Istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento. 5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente: a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato n.1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purche' risulti il relativo contratto; b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n. 1 e 3; c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7 e 8; 6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata alla: a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera c); b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera a); c) comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b) 7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto e' reso disponibile dall'Istituto convenzionato con le seguenti modalita': a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo; b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; c) a saldo, per l'importo residuo. 8. L'Istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994 n. l09, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e' inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del Responsabile unico o del Soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' alla comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento 9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'Istituto convenzionato dal Responsabile unico ovvero dal Soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. 10.L'Istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui e' resa disponibile la documentazione medesima 11.Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.
Note all'art. 10 - Il testo vigente dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 ("Legge quadro in materia di lavori pubblici") e' il seguente: "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24l, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione." - Il punto 2.7. della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita: "2.7. Protocolli aggiuntivi. Ilpatto territoriale puo' dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1." - Il punto 3.8 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita: "3.8. Protocolli aggiuntivi. Ilcontratto d'area puo' dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1."