Art. 10
                Modalita' e termini per le erogazioni

  1.   L'Istituto   convenzionato   ai   sensi  dell'art  8  provvede
all'erogazione,   in   favore   dei   soggetti   beneficiari,   delle
agevolazioni    destinate   alla   realizzazione   delle   iniziative
imprenditoriali  e  degli  interventi  infrastrutturali contenuti nei
contratti  d'area  e nei patti territoriali sottoscritti o approvati,
nei  limiti  delle  somme  ivi  previste  per  ciascuna  iniziativa o
intervento.
  2.  Al  fine  di  consentire  le  erogazioni  di cui al comma 1, il
Responsabile   unico   e   il   Soggetto   responsabile,   a  seguito
dell'avvenuta  sottoscrizione  o  approvazione  dei  contratti  e dei
patti,   trasmettono   all'Istituto   convenzionato   l'elenco  delle
iniziative   e   degli   interventi  ammessi  alle  agevolazioni  con
l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi
a  valere  sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla
documentazione   finale   relativa   alle  rispettive  istruttorie  e
all'elenco   dei   soggetti   beneficiari   dei   finanziamenti   con
l'indicazione  dei  conti  correnti bancari o di tesoreria. sui quali
vanno effettuati i pagamenti, secondo gli schemi di cui agli allegati
n. 5 e n. 6 al presente regolamento.
  3.  Per  le  iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione
prevista  e'  reso  disponibile  dall'Istituto convenzionato in quote
annuali  di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione
degli    investimenti.    Ciascuna    quota   e'   comunque   erogata
subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della  corrispondente
parte  degli  investimenti nonche' all'immissione di mezzi propri non
inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere
erogata a titolo di anticipazione.
  4.  L'Istituto  convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni
di  cui  al  precedente  comma  sulla base di richiesta formulata dal
soggetto  beneficiario  delle  agevolazioni, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 1 al presente regolamento.
  5.  Le  richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota
annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta
secondo  lo  schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento,
devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui
all'allegato  n.  2  e  delle dichiarazioni e certificazioni prodotte
sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al
presente regolamento, e precisamente:
    a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato
n.1,  3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate
con  il  sistema  della  locazione  finanziaria,  purche'  risulti il
relativo contratto;
    b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato
n. 1 e 3;
    c)  nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato
n. 7 e 8;
  6.  L'erogazione  dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata
alla:
    a)   predisposizione  da  parte  del  soggetto  beneficiario  del
finanziamento  della  documentazione  finale  di spesa, contenente le
indicazioni  e  gli  elementi di cui agli allegati indicati al quinto
comma, lettera c);
    b)  positiva  verifica,  da  parte del soggetto che ha effettuato
l'istruttoria  del  patto  territoriale o del contratto d'area di cui
l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera a);
    c)   comunicazione   all'Istituto   convenzionato  da  parte  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b)
  7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento
previsto  e'  reso  disponibile  dall'Istituto  convenzionato  con le
seguenti modalita':
    a)  a  titolo  di  anticipazione,  per  un  importo  pari  al 10%
dell'importo;
    b)  in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare
in  relazione  all'effettiva realizzazione della corrispondente parte
degli investimenti;
    c) a saldo, per l'importo residuo.
  8.  L'Istituto  convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni
di  cui  al  comma  7  sulla base di richiesta formulata dal soggetto
beneficiario  dell'agevolazione.  Le richieste di erogazione ai sensi
del  comma  7,  lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal
responsabile   unico   del   procedimento  individuato  dal  soggetto
beneficiario  dell'agevolazione  ai  sensi  dell'art. 7, commi 1 e 2,
della  legge  11  febbraio  1994  n. l09, e successive integrazioni e
modificazioni,  ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico
del  soggetto  beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono
state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non
inferiori  a  quelli  richiesti  in  riferimento  ai fondi agevolati,
nonche'  la  relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione
del  saldo  e'  inoltre,  subordinata alla comunicazione da parte del
Responsabile   unico   o   del  Soggetto  responsabile  dell'avvenuta
approvazione   del  certificato  finale  di  collaudo,  nonche'  alla
comunicazione  all'Istituto  convenzionato da parte del Ministero del
tesoro,    del    bilancio    e    della   programmazione   economica
dell'intervenuta  positiva verifica, effettuata da parte del soggetto
che   ha  effettuato  l'istruttoria  del  patto  territoriale  o  del
contratto  d'area  di cui l'intervento fa parte, della documentazione
finale   di   spesa,   predisposta   dal  soggetto  beneficiario  del
finanziamento
  9.  Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono
trasmesse  all'Istituto  convenzionato  dal Responsabile unico ovvero
dal  Soggetto  responsabile,  i  quali  ultimi attestano la effettiva
realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.
  10.L'Istituto  convenzionato  verifica  la  documentazione di spesa
relativa  a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto
beneficiario  delle  agevolazioni e trasmessa tramite il Responsabile
unico  o  il Soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali
di  ogni  iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel
patto  territoriale  entro  venti  giorni  dalla  data in cui e' resa
disponibile la documentazione medesima
  11.Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche  nel  caso  di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai
contratti  d'area  approvati  ai  sensi  dei  punti  2.7  e 3.8 della
delibera del CIPE del 21 marzo 1997.
 
          Note all'art. 10

          - Il testo vigente dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11
            febbraio  1994, n.109 ("Legge quadro in materia di lavori
            pubblici") e' il seguente:

          "1.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
          nominano,  ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 24l, e
          successive   modificazioni,   un   responsabile  unico  del
          procedimento  di  attuazione  di  ogni  singolo  intervento
          previsto  dal  programma triennale dei lavori pubblici, per
          le    fasi    della   progettazione,   dell'affidamento   e
          dell'esecuzione.

          2.   Il   regolamento  determina  l'importo  massimo  e  la
          tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
          procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
          direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
          del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
          lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
          della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
          dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
          responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
          del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
          processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
          esecuzione."

          - Il   punto   2.7.  della  delibera  CIPE  21  marzo  1997
            ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
            nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio 1997, n. 105, cosi'
            recita:

          "2.7. Protocolli aggiuntivi.

          Ilpatto   territoriale   puo'   dare  luogo  a  successivi
            protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative
            di  investimento,  da  assoggettare agli accertamenti dei
            requisiti di cui al punto 2.10.1."

          - Il   punto   3.8   della  delibera  CIPE  21  marzo  1997
            ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
            nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio 1997, n. 105, cosi'
            recita:

          "3.8. Protocolli aggiuntivi.

          Ilcontratto d'area puo' dare luogo a successivi protocolli
            aggiuntivi    in   relazione   a   ulteriori   iniziative
            d'investimento,  da  assoggettare  agli  accertamenti dei
            requisiti di cui al punto 3.7.1."