Art. 11
                 Attivita' ispettiva e di controllo

  1.  In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica, nell'esercizio delle
funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di cui
al  presente regolamento, puo' disporre controlli e ispezioni anche a
campione,   sui  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni,  nonche'
sull'attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, in
particolare  in relazione agli obblighi e alle responsabilita' di cui
agli articoli 6 e 7.
  2.  Le  attivita' ispettive e di controllo, nonche' l'esercizio dei
poteri di riallocazione delle risorse, sono esercitati in conformita'
dei  principi  stabiliti  agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 123 e nei successivi provvedimenti di attuazione del
medesimo atto normativo, anche avvalendosi dell'attivita' dell'Unita'
di  verifica  del  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
          Note all'art. 11

          - Gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
            123   ("Disposizioni   per   la  razionalizzazione  degli
            interventi  di  sostegno  pubblico  alle imprese, a norma
            dell'articolo  4,  comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
            1997, n. 59"), cosi' recitano:

          "Art. 8. Ispezioni e controlli.

          1. Il   soggetto  competente,  ove  non  abbia  previamente
             stabilito  i  termini  e  le  modalita' dei controlli di
             propria  competenza,  puo' disporre in qualsiasi momento
             ispezioni,  anche  a  campione, sui programmi e le spese
             oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato
             di  attuazione,  il rispetto degli obblighi previsti dal
             provvedimento  di  concessione  e  la  veridicita' delle
             dichiarazioni   e   informazioni  prodotte  dall'impresa
             beneficiaria,   nonche'   l'attivita'   degli  eventuali
             soggetti   esterni   coinvolti  nel  procedimento  e  la
             regolarita' di quest'ultimo.

          2. Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
             da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla data di entrata in
             vigore  del  presente  decreto, su proposta del Ministro
             dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,
             d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli
             strumenti  idonei  ad  assicurare  la  piena trasparenza
             della  gestione  dei  fondi  e stabiliti i requisiti dei
             soggetti  preposti alle attivita' ispettive, comprese le
             cause    di   incompatibilita',   nonche'   i   compensi
             indipendentemente   dall'entita'   dell'intervento,   le
             modalita'  di  scelta  dei  campioni  e di effettuazione
             delle  ispezioni,  la  misura massima degli oneri per le
             attivita'  di controllo poste a carico dei fondi per gli
             interventi,   nonche'  gli  indirizzi  alle  regioni  in
             materia.  I  medesimi soggetti hanno libero accesso alla
             sede  e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto
             loro  divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e
             di   intrattenere   qualsiasi  rapporto,  che  configuri
             conflitto  di  interesse,  con  le societa' beneficiarie
             degli  interventi nonche' con le societa' controllanti o
             controllate,  durante lo svolgimento dell'incarico e per
             i successivi quattro anni.

          3. Nei  limiti  fissati con le modalita' di cui al comma 2,
             gli  oneri  per  le  attivita' di controllo ed ispettive
             sono  posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui
             al comma 9 dell'articolo 7.

          Art 9. Revoca dei benefici e sanzioni.

          1. In  caso  di  assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
             Documentazione   incompleta   o  irregolare,  per  fatti
             comunque  imputabili  al  richiedente e non sanabili, il
             soggetto   competente   provvede   alla   revoca   degli
             interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da
             immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

          2. In  caso  di  revoca degli interventi, disposta ai sensi
             del   comma   1,   si   applica   anche   una   sanzione
             amministrativa  pecuniaria  consistente nel pagamento di
             una  somma  in  misura  da due a quattro volte l'importo
             dell'intervento indebitamente fruito.

          3. Qualora   i   beni  acquistati  con  l'intervento  siano
             alienati,  ceduti o distratti nei cinque anni successivi
             alla  concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
             previsto   dal   progetto   ammesso  all'intervento,  e'
             disposta  la  revoca  dello  stesso,  il  cui importo e'
             restituito con le modalita' di cui al comma 4.

          4. Nei  casi di restituzione dell'intervento in conseguenza
             della  revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per
             azioni  o  fatti  addebitati all'impresa beneficiaria, e
             della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura
             parziale    purche'    proporzionale   all'inadempimento
             riscontrato,  l'impresa stessa versa il relativo importo
             maggiorato  di  un  interesse pari al tasso ufficiale di
             sconto  vigente  alla data dell'ordinativo di pagamento,
             ovvero  alla data di concessione del credito di imposta,
             maggiorato  di  cinque  punti  percentuali. In tutti gli
             altri  casi la maggiorazione da applicare e' determinata
             in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

          5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti
             dai  finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto
             legislativo  sono  preferiti  a  ogni  altro  titolo  di
             prelazione  da  qualsiasi  causa derivante, ad eccezione
             del  privilegio  per  spese  di  giustizia  e  di quelli
             previsti  dall'articolo  2751-bis  del  codice  civile e
             fatti   salvi  i  diritti  preesistenti  dei  terzi.  Al
             recupero  dei  crediti  si  provvede con l'iscrizione al
             ruolo,  ai  sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto
             del  Presidente della Repubblica 28 gennaio l988, n. 43,
             delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme
             a  titolo  di rivalutazione e interessi e delle relative
             sanzioni.

          6. Le  somme  restituite  ai sensi del comma 4 sono versate
             all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la
             disponibilita' di cui all'articolo 10, comma 2."