Art. 12 Previsione di penali e revoca delle agevolazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il disciplinare di cui all'art. 2 prevede, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del Responsabile unico e del Soggetto responsabile degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, l'applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo Globale di cui all'art. 4. 2. Nei casi di cui all'art. 7 comma 1 nonche' nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre l'escussione della fideiussione di cui all'art. 8. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio; c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b); d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione. f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; g) qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale; la revoca e' totale se lo scostamento e' superiore al 30% dell'obiettivo indicato e superiore al 20% della media dei livelli occupazionali fatti registrare dalle iniziative previste nel contratto d'area o nel patto territoriale; la revoca e' parziale ed e' effettuata nella misura del 10% se lo scostamento e' compreso tra il 10 e il 20% rispetto all'obiettivo indicato e nella misura del 20% se lo scostamento e' compreso tra il 20 e il 30%. 4. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
Note all'art. 12 - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"), vedi note all'art. 11. - La delibera CIPE 18 dicembre 1996 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1997 n. 126. - La delibera CIPE 23 aprile 1997 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - La delibera CIPE 26 giugno 1997 e stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1997, n. 240 e 24 novembre 1997, n. 274.