Art. 12
          Previsione di penali e revoca delle agevolazioni

  1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 123 il disciplinare di cui all'art. 2
prevede,  in  caso  di  mancato rispetto senza giustificato motivo da
parte  del  Responsabile  unico  e  del  Soggetto  responsabile degli
obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, l'applicazione di penali fino
a un massimo del 75% della componente fissa del contributo Globale di
cui all'art. 4.
  2.  Nei  casi  di  cui  all'art.  7 comma 1 nonche' nel caso di cui
all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione
delle  penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare
di   queste,   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica    puo'   disporre   l'escussione   della
fideiussione di cui all'art. 8.
  3.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, anche su segnalazione del
Responsabile  unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca
delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
a) qualora   per   la   medesima  iniziativa  siano  state  assegnate
   agevolazioni  di  qualsiasi natura previste da altre norme statali
   regionali  o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
   pubbliche;
b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto le immobilizzazioni
   materiali  o  immateriali,  la cui realizzazione o acquisizione e'
   stata  oggetto  dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data
   di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni
   e'    totale   se   la   distrazione   dall'uso   previsto   delle
   immobilizzazioni  agevolate  prima  dei  cinque anni dalla data di
   entrata  in  funzione  dell'impianto  costituisca  una  variazione
   sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando,
   di   conseguenza,   il   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
   prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e'
   effettuata   in  misura  proporzionale  alle  spese  ammesse  alle
   agevolazioni    afferenti,    direttamente    o    indirettamente,
   l'immobilizzazione  distratta  ed  al  periodo di mancato utilizzo
   dell'immobilizzazione   medesima  con  riferimento  al  prescritto
   quinquennio;
c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano
   i presupposti di cui alla lettera b);
d) qualora  sia  stata accertata una grave violazione delle norme sul
   lavoro  e  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  e  non  si  sia
   provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione;
e) qualora  l'iniziativa  non  venga  ultimata entro quarantotto mesi
   dalla   data   di   inizio   dell'istruttoria,   convenzionalmente
   identificata   con   la   data  di  presentazione  della  relativa
   richiesta,  salvo  che il termine stesso sia prorogato; la proroga
   puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore
   a   dodici   mesi;   per   i   patti  territoriali  approvati  con
   deliberazioni  CIPE  del  18  dicembre  1996,  23 aprile 1997 e 26
   giugno  1997,  il  termine  decorre  dalla  data di rilascio della
   concessione   provvisoria,   se  successiva  a  quella  di  inizio
   dell'istruttoria;  la  revoca dell'agevolazione e' parziale, nella
   misura  del  10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei
   mesi  successivi  alla  scadenza  della  proroga;  qualora per una
   iniziativa  si  sia  resa  necessaria la notifica alla Commissione
   Europea  ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti
   di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione.
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
   appartenenti all'ordinamento comunitario;
g) qualora  entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime
   dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi
   dopo   l'entrata   in  funzione  della  stessa,  si  registri  uno
   scostamento  dell'obiettivo  occupazionale; la revoca e' totale se
   lo  scostamento  e'  superiore  al  30%  dell'obiettivo indicato e
   superiore  al  20%  della  media  dei  livelli occupazionali fatti
   registrare  dalle  iniziative  previste nel contratto d'area o nel
   patto  territoriale;  la revoca e' parziale ed e' effettuata nella
   misura  del  10%  se lo scostamento e' compreso tra il 10 e il 20%
   rispetto  all'obiettivo  indicato  e  nella  misura  del 20% se lo
   scostamento e' compreso tra il 20 e il 30%.
  4.  In  caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla
riliquidazione  delle  stesse  ed  alla  rideterminazione delle quote
costanti  erogabili.  Le  maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'
erogate  vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre,
anche dalla successiva, ovvero recuperate.
 
          Note all'art. 12

          - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
            1998,  n.  123  ("Disposizioni  per  la razionalizzazione
            degli  interventi  di  sostegno  pubblico alle imprese, a
            norma  dell'articolo  4, comma 4, lettera c), della L. 15
            marzo 1997, n. 59"), vedi note all'art. 11.

          - La  delibera  CIPE  18  dicembre 1996 e' stata pubblicata
            nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1997 n. 126.

          - La delibera CIPE 23 aprile 1997 e' stata pubblicata nella
            Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

          - La  delibera CIPE 26 giugno 1997 e stata pubblicata nella
            Gazzetta  Ufficiale 14 ottobre 1997, n. 240 e 24 novembre
            1997, n. 274.