Art. 14
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.   La   Cassa   Depositi   e   Prestiti,   fino   al   compimento
dell'accertamento  di  cui all'art. 3, provvede, ai sensi del decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica del 4 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
settembre  1997 n. 207, all'erogazione delle agevolazioni relative ai
contratti  d'area  e  ai  patti territoriali gia' approvati alla data
entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Nel  caso in cui le richieste di cui al comma 1 non esauriscano
le  risorse  gia'  attribuite  alla  Cassa Depositi e Prestiti per il
finanziamento  delle  agevolazioni  relative ai contratti d'area e ai
patti  territoriali,  le  residue disponibilita' saranno accreditate,
previa  autorizzazione del Ministero, a favore del Responsabile unico
o del Soggetto responsabile al fine di soddisfare le richieste di cui
all'articolo 5.
  3.  Le  disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai
contratti  d'area  e  ai patti territoriali che contengano iniziative
imprenditoriali finanziate con risorse statali o comunitarie. Esse si
applicano  altresi'  ai  contratti d'area e ai patti territoriali che
contengano  iniziative  imprenditoriali finanziate esclusivamente con
risorse   regionali  fino  all'entrata  in  vigore  della  disciplina
eventualmente adottata dalle Regioni.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

    Roma, 31 luglio 2000

                                                   Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
197
 
          Note all'art. 14

          - Il  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
            programmazione  economica  del  4 agosto 1997, pubblicato
            nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207.