Art. 14 Disposizioni transitorie e finali 1. La Cassa Depositi e Prestiti, fino al compimento dell'accertamento di cui all'art. 3, provvede, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207, all'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' approvati alla data entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 1 non esauriscano le risorse gia' attribuite alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali, le residue disponibilita' saranno accreditate, previa autorizzazione del Ministero, a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile al fine di soddisfare le richieste di cui all'articolo 5. 3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate con risorse statali o comunitarie. Esse si applicano altresi' ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate esclusivamente con risorse regionali fino all'entrata in vigore della disciplina eventualmente adottata dalle Regioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 luglio 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 197
Note all'art. 14 - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207.