Art. 2 Sottoscrizione del disciplinare 1. Entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sottoscrivono un disciplinare predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica volto a regolare, in conformita' alle disposizioni seguenti, compiti gestionali e responsabilita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, e in particolare: a) le modalita' di erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari; b) la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti o con un Istituto bancario per le attivita' connesse alla gestione delle agevolazioni; c) la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformita' dal progetto ammesso all'agevolazione; d) i limiti ed i vincoli di utilizzazione del conto corrente bancario intestato al Responsabile unico e al Soggetto responsabile, e) la disciplina delle revoche parziali e totali delle risorse assegnate, secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3; f) le modalita' d; controllo e verifica da parte del Ministero sulle attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile; g) le penali a carico del Responsabile unico e del Soggetto responsabile in caso di violazione degli obblighi assunti con il disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2; h) le modalita' di rendicontazione e informazione al Ministero nonche' ove costituiti, al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione assicurandone la compatibilita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici compatibilmente con quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144 e alla deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Note all'art. 2. - L'art.1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144 ("Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"), cosi' recita. "5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano." - La delibera CIPE del 6 agosto 1999 ("Costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici"), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253.