Art. 2
                   Sottoscrizione del disciplinare

  1.  Entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area
o dell'approvazione del patto territoriale il Responsabile unico e il
Soggetto  responsabile  sottoscrivono un disciplinare predisposto dal
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
volto  a regolare, in conformita' alle disposizioni seguenti, compiti
gestionali  e  responsabilita'  del Responsabile unico e del Soggetto
responsabile, e in particolare:
a) le   modalita'   di  erogazione  delle  agevolazioni  ai  soggetti
   beneficiari;
b) la  convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti o con un Istituto
   bancario   per   le   attivita'   connesse   alla  gestione  delle
   agevolazioni;
c) la  restituzione  al  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
   programmazione  economica  delle  risorse  assegnate  ai  soggetti
   beneficiari  delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i
   termini  fissati  ovvero  utilizzate  in  difformita' dal progetto
   ammesso all'agevolazione;
d) i limiti ed i vincoli di utilizzazione del conto corrente bancario
   intestato al Responsabile unico e al Soggetto responsabile,
e) la  disciplina  delle  revoche  parziali  e  totali  delle risorse
   assegnate, secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3;
f) le  modalita' d; controllo e verifica da parte del Ministero sulle
   attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile;
g) le   penali  a  carico  del  Responsabile  unico  e  del  Soggetto
   responsabile  in  caso di violazione degli obblighi assunti con il
   disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2;
h) le  modalita'  di  rendicontazione  e  informazione  al  Ministero
   nonche'  ove costituiti, al Comitato paritetico di attuazione e al
   Comitato  di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato
   Regione   assicurandone   la  compatibilita'  con  il  sistema  di
   monitoraggio   degli  investimenti  pubblici  compatibilmente  con
   quanto  previsto  dall'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999
   n.  144  e  alla  deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata
   nella  Gazzetta  Ufficiale  27 ottobre 1999, n. 253, in materia di
   monitoraggio degli investimenti pubblici.
 
          Note all'art. 2.
          - L'art.1,  comma  5,  della  legge  17  maggio 1999 n. 144
            ("Misure  in  materia  di investimenti, delega al Governo
            per  il  riordino degli incentivi all'occupazione e della
            normativa  che  disciplina  l'INAIL, nonche' disposizioni
            per il riordino degli enti previdenziali"), cosi' recita.

          "5.  E'  istituito presso il Comitato interministeriale per
            la   programmazione   economica  (CIPE)  il  "Sistema  di
            monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (MIP), con il
            compito    di    fornire   tempestivamente   informazioni
            sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,  con
            particolare  riferimento  ai programmi cofinanziati con i
            fondi  strutturali  europei, sulla base dell'attivita' di
            monitoraggio  svolta  dai  nuclei di cui al comma 1. Tale
            attivita'  concerne  le modalita' attuative dei programmi
            di   investimento  e  l'avanzamento  tecnico-procedurale,
            finanziario  e  fisico dei singoli interventi. Il Sistema
            di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
            all'alimentazione  di  una  banca dati tenuta nell'ambito
            dello  stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
            informativo  integrato  del  Ministero  del  tesoro,  del
            bilancio  e  della programmazione economica. Il CIPE, con
            propria   deliberazione,   costituisce   e  definisce  la
            strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio  degli
            investimenti  pubblici disciplina il suo funzionamento ed
            emana  indirizzi  per la sua attivita', previa intesa con
            la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
            regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

          - La  delibera  CIPE  del  6  agosto  1999 ("Costituzione e
            disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti
            pubblici"),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27
            ottobre 1999, n. 253.