Art. 4
                Concessione di un contributo globale

  1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  espletata  la  verifica  di  cui  all'art.  3, assegna al
Responsabile  unico  o  al  Soggetto  responsabile  le risorse di cui
all'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato  dall'articolo  43,  comma 2, della legge n. 144 del 1999,
per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti dal presente regolamento
sotto  forma  di  un  contributo  nella misura massima del 100% delle
spese   ritenute  ammissibili  ai  sensi  della  Decisione  CE23/4/97
(S.E.M.2000)  e  dell'art.10  dell'allegato  IIA  del  Regolamento CE
n.1783/1999. L'importo delle risorse concedibili e' definito entro il
limite  di una componente fissa pari a quattrocento milioni di lire e
di  una  componente  variabile  pari  all'uno  per cento dell'importo
agevolato  a  carico  dei  fondi  CIPE  e  comunque non superiore nel
complesso  a  due  miliardi  di lire, secondo le modalita' di seguito
specificate:
a) una quota anticipata, pari a centocinquanta milioni di lire, entro
   trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3.
b) quote  variabili  a  rimborso  fino  alla  concorrenza  del limite
   massimo  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, sulla base della
   presentazione  di  rendiconti  annuali  di  spese  effettuate  dal
   Responsabile   unico  e  dal  Soggetto  responsabile  a  decorrere
   dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore
   della  legge  17  maggio  1999, n.144, certificati dagli organi di
   revisione interni.
 
          Note all'art. 4

          La  Decisione  CE  23/4/97  della Commissione e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 139 del
          30 maggio 1997.
          - Per  il testo dell'art. 43, comma 2 della legge 17 maggio
            1999, n. 144, vedi note alla premessa.

          - Il   Regolamento   CE  n.1783/1999  e'  pubblicato  nella
            (Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 213 del
            13 agosto 1999.