Art. 4 Concessione di un contributo globale 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, espletata la verifica di cui all'art. 3, assegna al Responsabile unico o al Soggetto responsabile le risorse di cui all'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento sotto forma di un contributo nella misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili ai sensi della Decisione CE23/4/97 (S.E.M.2000) e dell'art.10 dell'allegato IIA del Regolamento CE n.1783/1999. L'importo delle risorse concedibili e' definito entro il limite di una componente fissa pari a quattrocento milioni di lire e di una componente variabile pari all'uno per cento dell'importo agevolato a carico dei fondi CIPE e comunque non superiore nel complesso a due miliardi di lire, secondo le modalita' di seguito specificate: a) una quota anticipata, pari a centocinquanta milioni di lire, entro trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3. b) quote variabili a rimborso fino alla concorrenza del limite massimo entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della presentazione di rendiconti annuali di spese effettuate dal Responsabile unico e dal Soggetto responsabile a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n.144, certificati dagli organi di revisione interni.
Note all'art. 4 La Decisione CE 23/4/97 della Commissione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 139 del 30 maggio 1997. - Per il testo dell'art. 43, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alla premessa. - Il Regolamento CE n.1783/1999 e' pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 213 del 13 agosto 1999.