Art. 9
           Autocertificazione dell'Istituto convenzionato

  1.   A  seguito  del  raggiungimento  del  livello  complessivo  di
erogazioni  disposte in favore dei singoli soggetti beneficiari delle
agevolazioni  pari  alle  risorse  assegnate  a titolo di anticipo ai
sensi  dell'art.  5,  l'Istituto convenzionato invia al Ministero del
tesoro  del  bilancio  e  della  programmazione economica, tramite il
Responsabile  unico o il Soggetto responsabile, un'autocertificazione
in  ordine  al  raggiungimento  del livello complessivo dei pagamenti
disposti in favore dei singoli soggetti beneficiari, contenente:
a) l'elenco   delle  erogazioni  effettuate  alla  data  per  singola
   iniziativa e intervento;
b) una  tabella  riassuntiva delle complessive erogazioni disposte in
   favore  del  singolo  contratto  d'area  o patto territoriale alla
   data.
  2.  Il  Ministero provvede, entro trenta giorni dalla presentazione
della  autocertificazione di cui al comma precedente, a svincolare la
quota  della  fideiussione  relativa  alle  erogazioni  gia' concesse
oggetto di autocertificazione.