Art. 80 Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorche' l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente piu' elevato.
Note all'art. 80: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 17 (Regolamenti). 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. 4-bis. (Omissis).".