Art. 2

  1.  In  attesa  dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
23,  comma  1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  e  dell'adozione  dei  codici  di
deontologia  di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
11  maggio  1999,  n.  135,  il  titolare  del trattamento garantisce
all'interessato  l'informativa  prevista dall'articolo 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
sul  trattamento  delle informazioni rilevate attraverso la scheda di
dimissione ospedaliera.
  2.  Fermo  restando  che,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, del
decreto  del  Ministro  della  sanita' 28 dicembre 1991, la scheda di
dimissione  ospedaliera  costituisce  parte integrante della cartella
clinica,   di   cui   assume   le   medesime   valenze  di  carattere
medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera
e  la  codifica  delle informazioni in essa contenute sono effettuate
nel  rigoroso  rispetto  delle  istruzioni riportate nel disciplinare
tecnico allegato, costituente parte del presente decreto.
  3.  La  responsabilita' della corretta compilazione della scheda di
dimissione,  in  osservanza  delle istruzioni riportate nell'allegato
disciplinare   tecnico,   compete   al   medico   responsabile  della
dimissione,  individuato dal responsabile dell'unita' operativa dalla
quale  il  paziente e' dimesso; la scheda di dimissione reca la firma
dello  stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle
informazioni   sanitarie   riportate   nella   scheda  di  dimissione
ospedaliera  e'  effettuata  dallo  stesso  medico responsabile della
dimissione  di  cui  al  presente  comma  ovvero  da  altro personale
sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura.
In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere
opportunamente formato ed addestrato.
  4.  Il  direttore  sanitario  dell'istituto di cura e' responsabile
delle   verifiche   in  ordine  alla  compilazione  delle  schede  di
dimissione,  nonche'  dei controlli sulla completezza e la congruita'
delle informazioni in esse riportate.
  5.  Ai  sensi  degli  articoli  1,  comma  2, 8 e 19 della legge 31
dicembre  1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si
intende:
a) per   "titolare"   del   trattamento:   il  legale  rappresentante
   dell'istituto di cura;
b) per  "responsabile"  del  trattamento: il direttore sanitario o il
   dirigente medico dell'istituto di cura;
c) per "incaricati" del trattamento: tutti gli operatori che compiono
   operazioni  di  trattamento  secondo  le  istruzioni impartite dal
   titolare o dal responsabile del trattamento.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  testo dell'art. 23, comma 1-bis, della legge
          31 dicembre   1996,  n.  675,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, vedi nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, del decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n. 135, vedi nelle note alle
          premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  10 della legge 31 dicembre
          1996,  n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, vedi
          nelle note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991:
              "Art.  1.  -  E'  istituita  la  scheda  di  dimissione
          ospedaliera,  quale  strumento  ordinario  per  la raccolta
          delle  informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli
          istituti  di  ricovero  pubblici  e  privati  in  tutto  il
          territorio nazionale.
              Entro  il  30 giugno  1992 e' fatto obbligo a tutti gli
          istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio
          nazionale  di adottare la scheda di dimissione ospedaliera,
          quale  parte  integrante  della  cartella  clinica,  di cui
          assume le medesime valenze di carattere medico-legale.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 2, 8 e 19,
          della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
              "2. Ai fini della presente legge si intende:
                a) per  "banca  di dati", qualsiasi complesso di dati
          personali,  ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
          o  piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
          determinati tali da facilitarne il trattamento;
                b) per    "trattamento",   qualunque   operazione   o
          complesso  di  operazioni,  svolti con o senza l'ausilio di
          mezzi  elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
          raccolta,    la    registrazione,    l'organizzazione,   la
          conservazione,   l'elaborazione,   la   modificazione,   la
          selezione,    l'estrazione,   il   raffronto,   l'utilizzo,
          l'interconnessione,   il   blocco,   la  comunicazione,  la
          diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
                c) per   "dato   personale",  qualunque  informazione
          relativa  a  persona  fisica,  persona  giuridica,  ente od
          associazione,    identificati   o   identificabili,   anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione,  ivi  compreso  un  numero di identificazione
          personale;
                d) per  "titolare",  la  persona  fisica,  la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione od organismo cui competono le decisioni
          in  ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
          di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
                e) per  "responsabile", la persona fisica, la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
                f) per  "interessato",  la persona fisica, la persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
                g) per  "comunicazione",  il dare conoscenza dei dati
          personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,  in  qualunque  forma,  anche mediante la
          loro messa a disposizione o consultazione;
                h) per  "diffusione",  il  dare  conoscenza  dei dati
          personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
                i) per  "dato  anonimo",  il dato che in origine, o a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
                l) per  "blocco",  la conservazione di dati personali
          con  sospensione  temporanea  di  ogni altra operazione del
          trattamento;
                m) per  "Garante",  l'autorita'  istituita  ai  sensi
          dell'art. 30.".
              "8  (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato,
          deve  essere  nominato  tra  soggetti  che  per esperienza,
          capacita'  ed  affidabilita' forniscano idonea garanzia del
          pieno  rispetto  delle  vigenti  disposizioni in materia di
          trattamento,   ivi   compreso   il  profilo  relativo  alla
          sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile.".
              "19  (Incaricati  del  trattamento). - Non si considera
          comunicazione  la  conoscenza  dei  dati personali da parte
          delle  persone  incaricate  per  iscritto  di  compiere  le
          operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
          e che operano sotto la loro diretta autorita'.".