Art. 3.
  1.  Gli  istituti  di  ricovero,  pubblici  e  privati, inviano con
periodicita'   almeno  trimestrale  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma  di  appartenenza,  secondo  le modalita' definite da queste
ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative
ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di
compilazione   della   scheda  di  dimissione,  fatte  salve  diverse
disposizioni   regionali,  gli  istituti  di  ricovero  a  prevalente
carattere    socio-assistenziale   quali   le   residenze   sanitarie
assistenziali,   le  comunita'  protette,  le  strutture  manicomiali
residuali,  e  gli  istituti di ricovero di cui all'articolo 26 della
legge 28 dicembre 1978, n. 833.
  2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche
attraverso  indagini  campionarie effettuate sulle cartelle cliniche,
la  completezza,  la  congruenza  e  l'accuratezza delle informazioni
rilevate attraverso le schede di dimissione.
  3.  Le  regioni  e  le  province autonome inviano semestralmente al
Ministero   della  sanita',  Dipartimento  della  programmazione,  su
archivi  magnetici  e  con  le  modalita'  stabilite  nell'ambito del
sistema   informativo   sanitario,   le  sottoelencate  informazioni,
riportate   con   la   stessa  numerazione  utilizzata  nel  comma  1
dell'articolo  1,  che costituiscono debito informativo nei confronti
del   livello   centrale,   attenendosi  alle  indicazioni  riportate
nell'allegato disciplinare tecnico:
    1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
    2) numero della scheda;
    4) sesso;
    5) data di nascita;
    6) comune di nascita;
    7) stato civile;
    8) comune di residenza;
    9) cittadinanza;
    10) codice sanitario individuale;
    11) regione di residenza;
    12) azienda unita' sanitaria locale di residenza;
    13) regime di ricovero;
    14) data di ricovero;
    16) onere della degenza;
    17) provenienza del paziente;
    18) tipo di ricovero;
    19) traumatismi o intossicazioni;
    21) unita' operativa di dimissione;
    22) data di dimissione o morte;
    23) modalita' di dimissione;
    24) riscontro autoptico;
    25) motivo del ricovero in regime diurno;
    26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
    27) peso alla nascita;
    28) diagnosi principale di dimissione;
    29) diagnosi secondarie;
    30) intervento chirurgico principale o parto;
    31)  altri  interventi  chirurgici  e  procedure  diagnostiche  o
terapeutiche.
  4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
sanita':
    a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai
dimessi nel primo semestre dell'anno in corso;
    b)  entro  il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai
dimessi  nel  secondo  semestre  dell'anno  precedente  ed  eventuali
correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre.
  5.  Il  Ministero della sanita', le regioni e le province autonome,
le  aziende  sanitarie  e gli istituti di ricovero pubblici e privati
possono   diffondere   e   pubblicizzare   le  informazioni  rilevate
attraverso  le  schede  di  dimissione ospedaliera, esclusivamente in
forma  anonima,  predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni
in  modo  da  garantire  il  rispetto  della  disciplina  relativa al
trattamento dei dati personali.
  6.  Le  due  sezioni  della scheda di dimissione ospedaliera di cui
all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi
disgiunti.  Il  Ministero  della  sanita',  le  regioni e le province
autonome   individuano   i   servizi   che   possono  procedere  alla
ricongiunzione  delle  due  sezioni  suddette,  esclusivamente per il
tempo  e  nei  modi  appropriati alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale. Ciascun trattamento dei dati e' attuato nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio  1999,  n.  318,  concernente:  "Regolamento recante norme per
l'individuazione  delle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675".
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 26 della citata legge
          28 dicembre 1978, n. 833:
              "Art.   26   (Prestazioni   di  riabilitazione).  -  Le
          prestazioni  sanitarie  dirette  al  recupero  funzionale e
          sociale   dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,
          psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
          erogate  dalle  unita' sanitarie locali attraverso i propri
          servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
          di  fornire  il servizio direttamente, vi provvede mediante
          convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
          abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
          indicati  dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad uno
          schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
          il Consiglio sanitario nazionale.".
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 luglio 1999, n. 318, vedi nelle note alle premesse.
          Note al disciplinare tecnico:
              - La  legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti  di  decisione  e  di controllo" e' pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17 maggio  1997,
          supplemento ordinario.
              - La  legge  30 dicembre  1991, n. 412 "Disposizioni in
          materia  di finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 31 dicembre 1991, n. 305.
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          31 agosto  1999,  n.  394  (Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286),  e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale del
          3 novembre 1999, n. 258.
              - La circolare del Ministero della sanita' del 24 marzo
          2000,   n.   5:   "Indicazioni   applicative   del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  "Testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello straniero - disposizioni in
          materia  di  assistenza  sanitaria  ",  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000.
              - Il   decreto   del   Ministero   della   sanita'  del
          17 settembre   1986:  "Determinazione  delle  codifiche  da
          utilizzare  in  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra i
          soggetti  interessati al Sistema informativo sanitario", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre
          1986.
              - La   citata   legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1978, n.
          360.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 18, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "Art.   1  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - 1-17. (Omissis).
              18.   Le   prestazioni   strettamente   e  direttamente
          correlate  al ricovero programmato, preventivamente erogate
          al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero
          stesso,   sono  remunerate  dalla  tariffa  onnicomprensiva
          relativa   al   ricovero   e   non   sono   soggette   alla
          partecipazione   alla  spesa  da  parte  del  cittadino.  I
          relativi  referti  devono  essere  allegati  alla  cartella
          clinica che costituisce il diario del ricovero.".