Art. 3. 1. Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicita' almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le modalita' definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze sanitarie assistenziali, le comunita' protette, le strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. 2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione. 3. Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, su archivi magnetici e con le modalita' stabilite nell'ambito del sistema informativo sanitario, le sottoelencate informazioni, riportate con la stessa numerazione utilizzata nel comma 1 dell'articolo 1, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico: 1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 2) numero della scheda; 4) sesso; 5) data di nascita; 6) comune di nascita; 7) stato civile; 8) comune di residenza; 9) cittadinanza; 10) codice sanitario individuale; 11) regione di residenza; 12) azienda unita' sanitaria locale di residenza; 13) regime di ricovero; 14) data di ricovero; 16) onere della degenza; 17) provenienza del paziente; 18) tipo di ricovero; 19) traumatismi o intossicazioni; 21) unita' operativa di dimissione; 22) data di dimissione o morte; 23) modalita' di dimissione; 24) riscontro autoptico; 25) motivo del ricovero in regime diurno; 26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 27) peso alla nascita; 28) diagnosi principale di dimissione; 29) diagnosi secondarie; 30) intervento chirurgico principale o parto; 31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche. 4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita': a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel primo semestre dell'anno in corso; b) entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel secondo semestre dell'anno precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre. 5. Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali. 6. Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati e' attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge 28 dicembre 1978, n. 833: "Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, vedi nelle note alle premesse. Note al disciplinare tecnico: - La legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario. - La legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1991, n. 305. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258. - La circolare del Ministero della sanita' del 24 marzo 2000, n. 5: "Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - disposizioni in materia di assistenza sanitaria ", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000. - Il decreto del Ministero della sanita' del 17 settembre 1986: "Determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati al Sistema informativo sanitario", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986. - La citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - 1-17. (Omissis). 18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.".