Art. 11. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 11 gennaio 1951, n. 56. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed integrazioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 14
Note all'art. 11: - La legge 11 gennaio 1951, n. 56, recava "Norme per l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento di concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi". - Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato nelle note all'art. 4.