Art. 11.
                         Disposizioni finali
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  31 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la
legge 11 gennaio 1951, n. 56.
  2.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente regolamento si
osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni generali sullo
svolgimento  dei  concorsi contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed
integrazioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 novembre 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 14
 
          Note all'art. 11:
              -  La  legge  11 gennaio 1951, n. 56, recava "Norme per
          l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994, n. 487, reca: "Norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche  amministrazioni e le modalita' di svolgimento di
          concorsi,   di  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzioni nei pubblici impieghi".
              -   Il  testo  dell'art.  36  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato nelle note all'art. 4.