Art. 3. Domanda di ammissione all'esame 1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all'articolo 1, e' presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente. 2. La domanda puo' essere, altresi', spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2. 4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. l27, non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.
Nota all'art. 3: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127: "Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'Amministrazione, il provvedimento non e' emesso . 3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto . 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 8. Alla lettera e) del primo comma, dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al venti per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali . 9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa . 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, nonche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".