Art. 3.
                   Domanda di ammissione all'esame
  1.  La  domanda  di ammissione all'esame, redatta in carta semplice
secondo  lo  schema  annesso  al  decreto  di  cui all'articolo 1, e'
presentata  nel  termine  previsto  nel bando alla prefettura sede di
esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato
ha  la  residenza  anagrafica.  Per  la  data  di presentazione della
domanda   fa   fede  il  timbro  a  calendario  apposto  dall'ufficio
ricevente.
  2.  La  domanda puo' essere, altresi', spedita nel termine previsto
nel  bando  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per  la  data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante.
  3.  Non  si  tiene  conto  delle  domande  non  firmate e di quelle
presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2.
  4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. l27, non
e'  necessaria  l'autenticazione della firma in calce alla domanda di
ammissione all'esame.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              "Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome,
          nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
          residenza,  attestati  in  documenti  di  riconoscimento in
          corso  di  validita', hanno lo stesso valore probatorio dei
          corrispondenti   certificati.   E'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o esercenti di
          pubblici   servizi,   nel   caso   in  cui  all'atto  della
          presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
          documento  di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
          attestanti   stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  di
          riconoscimento  esibito.  E',  comunque, fatta salva per le
          amministrazioni  pubbliche  ed i gestori e gli esercenti di
          pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel corso del
          procedimento,   la   veridicita'  dei  dati  contenuti  nel
          documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
          documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla
          data  di  rilascio  e  ciononostante  sia  stato esibito il
          documento  ai  fini  del  presente  comma,  si applicano le
          sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.
              2.  L'art.  3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, e' sostituito dal seguente:
              "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          stabiliscono  per  quali fatti, stati e qualita' personali,
          oltre  quelli  indicati  nell'art.  2, e' ammessa, in luogo
          della    prescritta   documentazione,   una   dichiarazione
          sostitutiva  sottoscritta dall'interessato. In tali casi la
          documentazione      sara'      successivamente      esibita
          dall'interessato,  a  richiesta dell'amministrazione, prima
          che  sia  emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
          l'interessato  non produca la documentazione nel termine di
          trenta   giorni,   o   nel   piu'  ampio  termine  concesso
          dall'Amministrazione, il provvedimento non e' emesso .
              3.  L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  25 gennaio  1994,  n.  130,  e'  sostituito dal
          seguente:
              "1.  Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui al comma 1
          dell'art.    2,    possono    essere    presentate    anche
          contestualmente    all'istanza    e    sono    sottoscritte
          dall'interessato in presenza del dipendente addetto .
              4.  Nei  casi in cui le norme di legge o di regolamenti
          prevedono  che  in  luogo  della  produzione di certificati
          possa  essere  presentata una dichiarazione sostitutiva, la
          mancata  accettazione  della  stessa costituisce violazione
          dei doveri di ufficio.
              5.  E'  fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.   29,   di   richiedere  l'autenticazione  della
          sottoscrizione   delle  domande  per  la  partecipazione  a
          selezioni  per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
          a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di
          abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
              6.  La  partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.
              7.   Sono   aboliti  i  titoli  preferenziali  relativi
          all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
          previsti  dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
          concorsi  pubblici.  Se  due  o piu' candidati ottengono, a
          conclusione  delle  operazioni  di valutazione dei titoli e
          delle  prove  di  esame,  pari  punteggio  e'  preferito il
          candidato piu' giovane di eta'.
              8.  Alla lettera e) del primo comma, dell'art. 12 della
          legge  20 dicembre  1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la
          partecipazione  di personale dotato anche di laurea diversa
          adeguando  le  prove  d'esame  e riservano in ogni caso una
          percentuale  non  inferiore  al  venti  per cento dei posti
          messi  a  concorso  a personale dotato di laurea in scienze
          economiche o statistiche e attuariali .
              9.  All'art.  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "Quando   la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario    incaricato    dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa .
              10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
          secondo  comma  dell'art.  2 della legge 4 gennaio 1968, n.
          15,  nonche'  ogni  altra  disposizione in contrasto con il
          divieto di cui al comma 5.
              11.  La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli
          organi  della  amministrazione  pubblica  o  ai  gestori  o
          esercenti   di   pubblici   servizi,  non  e'  soggetta  ad
          autenticazione  ove  sia apposta in presenza del dipendente
          addetto  ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
          fotostatica,  nonche'  non  autenticata, di un documento di
          identita'  del  sottoscrittore.  La  copia  fotostatica del
          documento  e'  inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
          fotostatica  del  documento  di  identita'  possono  essere
          inviate   per   via   telematica;   nei   procedimenti   di
          aggiudicazione  di  contratti  pubblici,  detta facolta' e'
          consentita  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento di cui
          all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".