Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  1.  In ogni sede d'esame e' insediata una commissione esaminatrice,
nominata dal prefetto composta da:
    a) il prefetto o un suo delegato, in qualita' di presidente;
    b) due  esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle
prove d'esame di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione
finanziaria  con  qualifica  dirigenziale  o equiparata e l'altro tra
docenti    di    materie    giuridiche    ed    economiche   estranei
all'amministrazione  stessa,  ai  sensi  dell'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    c) un  impiegato  dell'amministrazione finanziaria, con qualifica
non inferiore alla settima svolge funzioni di segretario;
    d) due  membri  supplenti  che  intervengono  alle  sedute  della
commissione   esaminatrice  nelle  ipotesi  di  impedimento  grave  e
documentato degli effettivi.
  2.  Il  presidente  della  commissione  esaminatrice  impartisce le
direttive  idonee  a garantire il regolare svolgimento degli esami e,
per  le  prove  attitudinali,  e'  affiancato  da  un comitato per la
vigilanza  nominato  dal  prefetto.  Si  applicano ove compatibili le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6  e  seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
          Note all'art. 4:
              -  Si  trascrive,  di  seguito,  il testo dell'art. 36,
          commi  1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29:
              "Art.   36   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche avviene con
          contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          dall'esterno;
                b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di
          collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
          qualifiche  e  profili  per  i  quali  e' richiesto il solo
          requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi gli
          eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
          professionalita'.
              2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte  delle
          amministrazioni  pubbliche,  aziende  ed  enti pubblici dei
          soggetti  di  cui  all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n.
          482,  come  integrato  dall'art.  19 della legge 5 febbraio
          1992,   n.  104,  avvengono  per  chiamata  numerica  degli
          iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
          normativa,   previa  verifica  della  compatibilita'  della
          invalidita'  con  le  mansioni  da svolgere. Per il coniuge
          superstite   e  per  i  figli  del  personale  delle  Forze
          dell'ordine,  del  Corpo  nazionale  dei Vigili del fuoco e
          della  polizia  municipale,  deceduto nell'espletamento del
          servizio,  nonche'  delle  vittime  del  terrorismo e della
          criminalita'  organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980,
          n.  466,  tali  assunzioni  avvengono  per chiamata diretta
          nominativa.
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della    legge   27 dicembre   1997,   n.   449.   Per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          l'avvio   delle   procedure   e'  subordinato  alla  previa
          deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi
          dell'art.  39,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449.
              - Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 6 e
          seguenti   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487:
              "Art. 6 (Svolgimento delle prove). - 1. Il diario delle
          prove  scritte  deve essere comunicato ai singoli candidati
          almeno   quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove
          medesime.  Tale  comunicazione puo' essere sostituita dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
          4a serie speciale "Concorsi ed esami".
              2.  Le  prove  del  concorso  sia scritte che orali non
          possono  aver  luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della
          legge  8 marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di festivita'
          religiose  ebraiche  rese  note  con  decreto  del Ministro
          dell'interno    mediante   pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica,   nonche'   nei  giorni  di
          festivita' religiose valdesi.
              3.  Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
          orale  deve essere data comunicazione con l'indicazione del
          voto  riportato  in  ciascuna delle prove scritte. L'avviso
          per  la  presentazione alla prova orale deve essere dato ai
          singoli  candidati  almeno  venti giorni prima di quello in
          cui essi debbono sostenerla.
              4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al
          pubblico,  di  capienza  idonea  ad  assicurare  la massima
          partecipazione.
              5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale,
          la  commissione  giudicatrice  forma l'elenco dei candidati
          esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati
          che sara' affisso nella sede degli esami".
              Art. 7 (Omissis).
              Art. 8 (Omissis).
              Art. 9 (Omissis).
              "Art.  10  (Cessazione  dall'incarico  di componente di
          commissione   esaminatrice).   -   1.  I  componenti  delle
          commissioni,  il  cui  rapporto  di  impiego si risolva per
          qualsiasi  causa  durante  l'espletamento  dei lavori della
          commissione,    cessano   dall'incarico,   salvo   conferma
          dell'Amministrazione".
              "Art.  11  (Adempimenti  della commissione). - 1. Prima
          dell'inizio   delle   prove   concorsuali  la  commissione,
          considerato   il  numero  dei  concorrenti,  stabilisce  il
          termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I
          componenti,  presa  visione  dell'elenco  dei partecipanti,
          sottoscrivono   la   dichiarazione   che   non   sussistono
          situazioni  di  incompatibilita' tra essi ed i concorrenti,
          ai  sensi  degli  articoli  51 e 52 del codice di procedura
          civile.
              2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova
          scritta,  se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola
          traccia  quando  gli  esami  hanno  luogo  in piu' sedi. Le
          tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
              3.  Le  tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi
          suggellati e firmati esteriormente su lembi di chiusura dai
          componenti della commissione e dal segretario.
              4.  All'ora  stabilita  per  ciascuna  prova,  che deve
          essere  la  stessa  per  tutte le sedi, il presidente della
          commissione  esaminatrice  o  del  comitato di vigilanza fa
          procedere  all'appello  nominale  dei concorrenti e, previo
          accertamento   della   loro   identita'  personale,  li  fa
          collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi
          fa  constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o
          del   piego   contenente  i  temi,  e  nel  primo  caso  fa
          sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
              5.  Le  procedure  concorsuali devono concludersi entro
          sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o,
          se  trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
          convocazione.  L'inosservanza di tale termine dovra' essere
          giustificata  collegialmente dalla commissione esaminatrice
          con  motivata  relazione  da  inoltrare alla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  o  all'amministrazione  o  ente che ha proceduto
          all'emanazione  del  bandi  di concorso e per conoscenza al
          Dipartimento della funzione pubblica".
              "Art.  12  (Trasparenza amministrativa nei procedimenti
          concorsuali).  - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima
          riunione,   stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  di
          valutazione  delle  prove  concorsuali, da formalizzare nei
          relativi   verbali,   al   fine  di  assegnare  i  punteggi
          attribuiti  alle  singole prove. Esse, immediatamente prima
          dell'inizio  di ciascuna prova orale, determinano i quesiti
          da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie in
          esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun candidato
          previa estrazione a sorte.
              2. (Omissis).
              3.  I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto
          di  accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi
          degli  articoli  1  e  2  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  23 giugno  1992,  n.  352, con le modalita' ivi
          previste".
              "Art.   13  (Adempimenti  dei  concorrenti  durante  lo
          svolgimento  delle  prove  scritte).  - 1. Durante le prove
          scritte  non  e'  permesso ai concorrenti di comunicare tra
          loro  verbalmente  o  per  iscritto,  ovvero di mettersi in
          relazione  con  altri,  salvo  che con gli incaricati della
          vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
              2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente,
          a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e
          la firma di un componente della commissione esaminatrice o,
          nel  caso  di svolgimento delle prove in localita' diverse,
          da un componente del comitato di vigilanza.
              3.  I  candidati non possono portare carta da scrivere,
          appunti  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni di qualunque
          specie.  Possono  consultare  soltanto i testi di legge non
          commentati  ed  autorizzati  dalla commissione, se previsti
          dal bando di concorso, ed i dizionari.
              4.  Il  concorrente  che contravviene alle disposizioni
          dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
          parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
          caso  in  cui  risulti  che  uno  o  piu' candidati abbiano
          copiato,  in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei
          confronti di tutti i candidati coinvolti.
              5.   La  commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di
          vigilanza  curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
          hanno  facolta'  di  adottare  i provvedimenti necessari. A
          tale   scopo,  almeno  due  dei  rispettivi  membri  devono
          trovarsi  nella  sala  degli  esami.  La mancata esclusione
          all'atto  della  prova  non  preclude  che l'esclusione sia
          disposta in sede di valutazione delle prove medesime".
              "Art.   14   (Adempimenti   dei   concorrenti  e  della
          commissione  al  termine  delle  prove  scritte).  -  1. Al
          candidato  sono  consegnate in ciascuno dei giorni di esame
          due  buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
          staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
              2.  Il  candidato,  dopo  aver  svolto  il  tema, senza
          apporvi  sottoscrizione,  ne'  altro contrassegno, mette il
          foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome
          e  cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e
          lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
          piccola  nella grande che richiude e consegna al presidente
          della  commissione  o del comitato di vigilanza od a chi ne
          fa  le veci. Il presidente della commissione o del comitato
          di  vigilanza,  o chi ne fa le veci, appone trasversalmente
          sulla  busta,  in modo che vi resti compreso il lembo della
          chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
          firma e l'indicazione della data della consegna.
              3. (Omissis).
              4. (Omissis).
              5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione
          esaminatrice  quando  essa  deve  procedere  all'esame  dei
          lavori relativi a ciascuna prova di esame.
              6.  Il  riconoscimento  deve essere fatto a conclusione
          dell'esame  e  del  giudizio  di  tutti  gli  elaborati dei
          concorrenti.
              7.  I  pieghi  contenenti i lavori svolti dai candidati
          nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice
          ed  i  relativi  verbali  sono custoditi dal presidente del
          singolo  comitato  di  vigilanza  e  da questi trasmessi in
          plico  raccomandato  per  il  tramite del capo dell'ufficio
          periferico      al     presidente     della     commissione
          dell'amministrazione  interessata,  al  termine delle prove
          scritte".