Art. 5.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione  all'esame  sono raccolti nelle prefetture sedi di esame e
dalle  stesse  trattati  in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio
1998, n. 146, per le finalita' di gestione dell'esame medesimo.
  2.  Le  prefetture  possono  comunicare  i  dati  di cui al comma 1
unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'esame.
  3.  Gli  interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge n. 675 del 1996, nei confronti
delle prefetture titolari del trattamento.
  4. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo 8
della  legge  n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento i quali
garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  trascrive,  di  seguito,  il testo dell'art. 10,
          comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
              "1.  L'interessato  o  la  persona presso la quale sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa:
                a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
                c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
                d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 13;
                f) il  nome,  la denominazione o la ragione sociale e
          il  domicilio,  la  residenza  o la sede del titolare e, se
          designato, del responsabile".
              -  Il  testo dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n.
          146, e' riportato nelle note alle premesse.
              - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 13 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675:
              "Art.  13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione
          al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
                a) di   conoscere,   mediante   accesso  gratuito  al
          registro   di   cui  all'art.  31,  comma  1,  lettera  a),
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
                b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
          comma 4, lettere a), b) ed h);
                c) di   ottenere   a   cura   del   titolare   o  del
          responsabile, senza ritardo:
                  1)  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati
          personali   che   lo   riguardano,   anche  se  non  ancora
          registrati,  e  la comunicazione in forma intelligibile dei
          medesimi  dati e della loro origine, nonche' della logica e
          delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta
          puo'  essere  rinnovata,  salva l'esistenza di giustificati
          motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
                  2)  la  cancellazione,  la  trasformazione in forma
          anonima  o  il  blocco  dei  dati trattati in violazione di
          legge,   compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria  la
          conservazione  in  relazione  agli scopi per i quali i dati
          sono stati raccolti o successivamente trattati;
                  3)   l'aggiornamento,   la  rettificazione  ovvero,
          qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
                  4)  l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui ai
          numeri  2)  e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
          quanto  riguarda  il  loro  contenuto, di coloro ai quali i
          dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
          cui  tale  adempimento  si riveli impossibile o comporti un
          impiego  di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato;
                d) di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per motivi
          legittimi,   al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo
          riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
                e) di  opporsi,  in  tutto o in parte, al trattamento
          dei  dati  personali  che lo riguardano, previsto a fini di
          informazione   commerciale   o   di   invio   di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
          di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione commerciale
          interattiva  e  di essere informato dal titolare, non oltre
          il  momento  in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
          possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
              2.  Per  ciascuna  richiesta di cui al comma 1, lettera
          c),  n.  1,  puo' essere richiesto all'interessato, ove non
          risulti  confermata  l'esistenza di dati che lo riguardano,
          un  contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
          sopportati,   secondo   le  modalita'  ed  entro  i  limiti
          stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
              3.  I  diritti  di  cui  al  comma  1, riferiti ai dati
          personali   concernenti  persone  decedute  possono  essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
              4.  Nell'esercizio  dei  diritti  di  cui  al  comma 1,
          l'interessato   puo'  conferire,  per  iscritto,  delega  o
          procura a persone fisiche o ad associazioni.
              5.  Restano  ferme  le  norme sul segreto professionale
          degli    esercenti    la    professione   di   giornalista,
          limitatamente alla fonte della notizia".
              -  Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675:
              "Art.  8  (Responsabile).  -  1.  Il  responsabile,  se
          designato,  deve  essere  nominato  tra  soggetti  che  per
          esperienza,  capacita',  ed affidabilita' forniscano idonea
          garanzia  del  pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
          materia  di  trattamento,  ivi compreso il profilo relativo
          alla sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".