Art. 6.
                            Prova d'esame
  1.  L'esame  consiste  in  una  prova  attitudinale ed un colloquio
interdisciplinare.
  2.  La  prova  attitudinale  e'  basata  su  una serie di quesiti a
risposta  multipla da predisporsi dalla commissione esaminatrice e da
essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale
e  specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di
riscossione e verte sulle seguenti materie:
    a) nozioni   di   procedura   civile,  con  particolare  riguardo
all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
    b) nozioni di merceologia e di estimo;
    c) nozioni di matematica.
  3. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati che
abbiano  ottenuto  nella  prova  attitudinale  la votazione minima di
ventuno   trentesimi,   verte   sulle  materie  oggetto  delle  prove
attitudinali, nonche':
    a) nozioni di diritto civile;
    b) nozioni  di  diritto tributario, con particolare riguardo alle
disposizioni  sulla  riscossione  dei  tributi ed elementi di diritto
della previdenza sociale con riguardo alle procedure contenziose.
  4.  Consegue  l'idoneita'  il  candidato  che  abbia  riportato nel
colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.