Art. 7.
                       Ammissione al colloquio
  1.  La  commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e
provvede  ad  invitarvi  a  mezzo  lettera  raccomandata  i candidati
ammessi   e   a  comunicare  loro  il  voto  conseguito  nella  prova
attitudinale.  L'avviso  per  la  presentazione alla prova orale deve
essere  dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi devono sostenerla.
  2.  Al  termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 8.
  3.  Al  termine  delle  prove  orali  la  commissione  esaminatrice
comunica  alla  Direzione centrale per la riscossione gli elenchi dei
candidati risultati idonei.