Art. 8. Conseguimento dell'abilitazione 1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei producono al prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2; b) il luogo e la data di nascita; c) la cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti politici; e) di non aver riportato condanne penali; f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio. 2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' psico-fisica all'impiego. 3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.
Note all'art. 8: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1o maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".