ART. 5
          Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta
nell'art.  42  del  CCNL  stipulato  in  data  8  giugno 2000, con la
presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000,
l'indennita'  per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo
sanitario

2.  L'indennita'  di esclusivita', fissa e ricorrente, e' corrisposta
per  tredici  mensilita'. Essa costituisce un elemento distinto della
retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del
monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

3.  L'indennita'  di  esclusivita'  del  rapporto  di lavoro, che non
determina  forme  di  automatismo,  e'  fissata nelle seguenti misure
annue lorde:


- Dirigente con incarico di direzione di
  struttura complessa                          L. 31.994.000

- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o
  c) del CCNL stipulato in data 8 giugno
  2000 ed esperienza professionale nel
  SSN superiore a quindici anni                 L. 22.856.000

- Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o
  c) del CCNL stipulato in data 8 giugno
  2000 ed esperienza professionale nel
  SSN tra cinque e quindici anni                L. 9.821.000

- Dirigente con esperienza Professionale
  nel SSN sino a cinque anni                    L. 2.900.000

4. L'esperienza professionale di cui al comma 3 e' quella maturata al
31 dicembre 1999.

5.   Il  passaggio  alla  fascia  superiore  dell'indennita',  per  i
dirigenti  cui  non e' conferito l'incarico di direzione di struttura
complessa,   e'   condizionato   all'esito  positivo  della  verifica
triennale  di  cui  all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8
giugno  2000.  In  caso  di mancato superamento essa sara' attribuita
alla  successiva  verifica  triennale se positiva. Il mancato rinnovo
dell'incarico   di   direzione   di   struttura  complessa  determina
l'attribuzione   dell'indennita'   di   esclusivita'   della   fascia
immediatamente inferiore.

6.  In  caso  di  non  coincidenza  dei  tempi  tra  la verifica e la
maturazione  dell'esperienza professionale, la verifica e' anticipata
dall'azienda  al trimestre immediatamente successivo al conseguimento
del  requisito  ed  e'  effettuata,  con le stesse modalita' previste
dagli  art.  31  e  32  del  CCNL  stipulato  in  data 8 giugno 2000.
L'indennita'  - se la verifica e' positiva - decorre dal primo giorno
del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta.

7.  Nella  prima  applicazione  l'indennita'  e'  finanziata  con  le
seguenti risorse derivanti:

A) A livello nazionale:

1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998;

2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999.

B) A livello regionale:

1)  dall'1,2  %  del  monte  salari  annuo  aziendale,  calcolato con
riferimento  al  1997,  quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione
delle  Regioni,  ai  sensi  degli  artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del
1992, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

C) A livello aziendale:

1)  dai  risparmi  derivanti  dall'applicazione  dei  commi 4, 5 e 12
dell'art. 72 della legge 448/1998.

8.  Per  effetto  della  diversa  distribuzione  dei  dirigenti nelle
aziende in rapporto all'esperienza professionale nonche' dei risparmi
citati  nella  lettera  C)  del comma precedente e per l'attribuzione
delle  risorse  aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma,
si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale
nell'ambito  delle  procedure  di  perequazione  previste dall'art. 7
senza   pregiudizio   per   la   corresponsione   dell'indennita'  di
esclusivita' di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.

9.  Alla  corresponsione  dell'indennita'  ai dirigenti che revochino
l'opzione  per  il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo
2000,  provvede  l'azienda  con  le  risorse  del  proprio  bilancio,
attribuendo  nel  primo  inserimento - che decorre comunque dal primo
gennaio  dell'anno  successivo  alla revoca ai sensi dell'art. 48 del
CCNL  stipulato  in  data  8  giugno  2000 - la misura corrispondente
all'esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova
assunzione  compete  la misura iniziale dell'indennita'. A coloro che
hanno optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra l'1
gennaio  ed  il  14  marzo  2000,  l'indennita'  decorre  dalla  data
dell'opzione.

10.  L'indennita'  di  esclusivita'  goduta  e'  mantenuta  anche nel
trasferimento  o  vincita  di  concorso  in  altra azienda o ente del
comparto,  fatto  salvo  il  caso  di  conferimento  di  incarico  di
direzione  di  struttura  complessa in cui e' attribuita nella misura
piu' elevata.