ART. 8
Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione, equiparazione, specifico
trattamento  per  i  dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa

1.  I fondi previsti dall'art. 50 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000  per  il  finanziamento  della  retribuzione di posizione, dello
specifico trattamento economico nei casi in cui e' mantenuto a titolo
personale   nonche'  dell'indennita'  di  incarico  di  direzione  di
struttura  complessa,  sono  confermati.  Il loro ammontare e' quello
consolidato  al  31.12.1999,  comprensivo,  in  ragione  d'anno degli
incrementi previsti a tale scadenza.

2.  Il  fondo  previsto  dall'art. 50, comma 2, del CCNL stipulato in
data  8 giugno 2000 per la dirigenza del ruolo sanitario, continua ad
essere integrato dalle seguenti risorse:

a) a decorrere dal 1 gennaio 2000 da una quota degli eventuali minori
oneri  derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei
risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;

b)  risorse  derivanti  dal fondo dell'art. 9. comma 1 in presenza di
stabile  modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi
-  anche  a  parita' di organico. Le risorse sono attribuite al fondo
tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della
riorganizzazione;

c)  gli  assegni  personali  di cui all'art. 39 del CCNL stipulato in
data 8 giugno 2000 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari;

d)  a  decorrere  dal  1  luglio  2000  dalle  risorse  relative allo
specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3.

Il fondo del comma 2 e', altresi', incrementato, in ragione d'anno:

a)  a  decorrere  dal  1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno,
pari  allo  0,34%  del  monte  salari annuo della dirigenza del ruolo
sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;

b)  a  decorrere  dal  1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno,
pari  allo  0,31% del monte salari annuo calcolato con riferimento al
31 dicembre 1999.

c)  a  decorrere dal 1 luglio 2000 con le risorse di cui all'art. 47,
commi 3 e 6 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.

d)  dall'importo  annuo  della retribuzione individuale di anzianita'
dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio  a  decorrere dall'1
gennaio 2000.

3. Il fondo previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL stipulato in data
8  giugno  2000  per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo continua ad essere integrato dalle seguenti risorse:

a) da risorse derivanti dal fondo dell'art. 9. comma 1 in presenza di
stabile  modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi
.-  anche  a parita' di organico. Le risorse sono attribuite al fondo
tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della
riorganizzazione.

b)  dal  maturato  economico  di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del
CCNL  5  dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere
dall'1 gennaio 2000;

c)  dall'importo  annuo  della retribuzione individuale di anzianita'
dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio  a  decorrere dall'1
gennaio 2000.

Il fondo e' altresi' incrementato, in ragione d'anno:

a)  a  decorrere  dal  1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno,
pari  allo  7%  del  monte  salari annuo della dirigenza interessata,
calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;

b)  a  decorrere  dal  1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno,
pari  allo  5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31
dicembre 1999.

Dal  1  gennaio  2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti
dalla  riduzione stabile della dotazione organica della dirigenza dei
tre  ruoli prevista dall'art. 50, comma 3 lett. a) del CCNL stipulato
in  data  8  giugno  2000 e' ulteriormente incrementabile sino al 15%
massimo  per  l'applicazione  dell'art.  11 comma 3, nel rispetto dei
risparmi  aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio,
con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c) del citato CCNL.

4.  Al  fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1
febbraio  2001  il  fondo  del  comma  2 - per i dirigenti sanitari -
utilizza  le  risorse  di  cui  allo  0,94% gia' ad esso assegnate ed
appositamente  accantonate,  ai  sensi dell'art. 50, comma 2 del CCNL
stipulato  in  data  8 giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 -
per  i  dirigenti degli altri ruoli - a decorrere dal 1 febbraio 2001
utilizza  le  risorse  di cui all'art. 52, comma 7 (pari all'1,2% del
monte  salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del
CCNL  stipulato  in  data  8  giugno  2000.  Per  tutti i ruoli sono,
altresi',  utilizzate  con  la stessa decorrenza le risorse derivanti
dai   risparmi  sulla  retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei
rispettivi  dirigenti  cessati  dal  servizio,  confluite  nei  fondi
medesimi  dal  1  gennaio  1998,  e  da  ulteriori risorse aggiuntive
regionali  in misura percentuale, pari all'1,7% del monte salari 1999
relativo  alla  dirigenza della presente area negoziale. L'incremento
complessivo  e'  pari a L. 5.413.000 medie annue lorde pro-capite per
ogni  dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre
1996,  di  cui  L. 3.311.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e
per la parte residua all'attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3.

5.  Al  fine  di  garantire  una omogenea e congrua distribuzione dei
risparmi  sulla  retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti
cessati  dal servizio a causa della loro diversa distribuzione tra le
aziende  nonche'  ai fini della integrazione dei fondi con le risorse
regionali,  l'incremento  dei  fondi  di ciascuna azienda previsto al
comma  4  sara'  assicurato  previa  perequazione  e  compensazione a
livello regionale con le modalita' indicate nell'art. 7, lett. c) del
CCNL  stipulato  in  data  8  giugno  2000.  Le  risorse residue dopo
l'applicazione  del  comma  4 rimangono accreditate ai relativi fondi
per le altre finalita' cui gli stessi sovraintendono.