ART. 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 1. I fondi previsti dall'art. 50 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui e' mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare e' quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. 2. Il fondo previsto dall'art. 50, comma 2, del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza del ruolo sanitario, continua ad essere integrato dalle seguenti risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 2000 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio; b) risorse derivanti dal fondo dell'art. 9. comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parita' di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione; c) gli assegni personali di cui all'art. 39 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari; d) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3. Il fondo del comma 2 e', altresi', incrementato, in ragione d'anno: a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,34% del monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,31% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. c) a decorrere dal 1 luglio 2000 con le risorse di cui all'art. 47, commi 3 e 6 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. d) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000. 3. Il fondo previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo continua ad essere integrato dalle seguenti risorse: a) da risorse derivanti dal fondo dell'art. 9. comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi .- anche a parita' di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione. b) dal maturato economico di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000; c) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000. Il fondo e' altresi' incrementato, in ragione d'anno: a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 7% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. Dal 1 gennaio 2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica della dirigenza dei tre ruoli prevista dall'art. 50, comma 3 lett. a) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 e' ulteriormente incrementabile sino al 15% massimo per l'applicazione dell'art. 11 comma 3, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c) del citato CCNL. 4. Al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il fondo del comma 2 - per i dirigenti sanitari - utilizza le risorse di cui allo 0,94% gia' ad esso assegnate ed appositamente accantonate, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 - per i dirigenti degli altri ruoli - a decorrere dal 1 febbraio 2001 utilizza le risorse di cui all'art. 52, comma 7 (pari all'1,2% del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Per tutti i ruoli sono, altresi', utilizzate con la stessa decorrenza le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio, confluite nei fondi medesimi dal 1 gennaio 1998, e da ulteriori risorse aggiuntive regionali in misura percentuale, pari all'1,7% del monte salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale. L'incremento complessivo e' pari a L. 5.413.000 medie annue lorde pro-capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L. 3.311.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua all'attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3. 5. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio a causa della loro diversa distribuzione tra le aziende nonche' ai fini della integrazione dei fondi con le risorse regionali, l'incremento dei fondi di ciascuna azienda previsto al comma 4 sara' assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalita' indicate nell'art. 7, lett. c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate ai relativi fondi per le altre finalita' cui gli stessi sovraintendono.