Art. 4. Effetti sospensivi 1. Il mancato adeguamento, per carenza di documentazione o per inidoneita' della stessa, ai criteri enunciati nell'allegato alla direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, secondo le modalita' precisate nel presente decreto, comporta la sospensione dell'iter istruttorio della domanda di A.I.C. oppure l'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Art. 5. Presentazione dei dati in formato elettronico 1. I dati per i quali e' previsto dal presente decreto l'inoltro in formato elettronico devono essere presentati conformemente alle modalita' indicate nel sito internet del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza (http://www.sanita.it/farmaci/).