Art. 4.
                         Effetti sospensivi

  1.  Il  mancato  adeguamento,  per  carenza di documentazione o per
inidoneita'  della  stessa,  ai  criteri enunciati nell'allegato alla
direttiva  75/318/CEE,  come  modificato  dalla direttiva 1999/82/CE,
secondo  le  modalita'  precisate  nel  presente decreto, comporta la
sospensione  dell'iter  istruttorio  della  domanda  di A.I.C. oppure
l'applicazione  dell'art.  14 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178.
Art. 5.
            Presentazione dei dati in formato elettronico

  1. I dati per i quali e' previsto dal presente decreto l'inoltro in
formato  elettronico  devono  essere  presentati  conformemente  alle
modalita'   indicate  nel  sito  internet  del  Dipartimento  per  la
valutazione      dei     medicinali     e     la     farmacovigilanza
(http://www.sanita.it/farmaci/).