(all. 1 - art. 1)
             DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE
              GEOGRAFICA PROTETTA "LIMONE DI SORRENTO"

                               Art. 1.
    La  Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento"
e'  riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti  dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
    La  Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento"
designa  i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3
del  presente  disciplinare,  riferibili  agli  ecotipi derivanti dal
femminello  ovale,  (Citrus  limon, L., Burmann) "Ovale di Sorrento -
sinonimo: "Limone di Massa Lubrense o "Massese ".
                               Art. 3.
    La zona di produzione del "Limone di Sorrento" di cui al presente
disciplinare  comprende  parte  del  territorio  dei  comuni di: Vico
Equense,  Meta,  Piano  di  Sorrento,  Sant'Angelo,  Sorrento,  Massa
Lubrense, Capri e Anacapri.
    La  penisola  sorrentina inizia dal versante est con il comune di
Vico  Equense  e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di
Sorrento,  Sant'Angelo,  Sorrento  e  Massalubrense. Confina, nel suo
insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni
di  Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad
ovest  ancora  col  mar Tirreno. Ad ovest della penisola, a circa 3,5
miglia da Punta Campanella, e' ubicata l'isola di Capri.
    Per  la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte
I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:
      n. 184 Punta Orlando - II S.E.;
      N. 196 Sorrento - I N.E.;
      n. 197 Positano - IV N.O.;
      n. 196 Isola di Capri - I S.O.
                Perimetrazione dell'area interessata
                        Penisola sorrentina.
    Partendo  dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione
del  "Limone  di Sorrento" inizia ad est dello "Scoglio Tre Fratelli"
(comune di Vico Equense), risale lungo il "Fosso Sperlonga" fino alla
sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.
    Prosegue  in  tale  via verso ovest (direzione cimitero), fino ad
incrociare  il  sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il
crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo
la  stessa  verso  est fino ad incrociare via Vecchi Faito, segue poi
lungo  la  stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota +526,
prosegue  poi  su  tale  curva in direzione sud fino a raggiungere il
"Rivolo  Vergini".  Scende  lungo  la  valle di questo rivolo fino ad
incrociare  la  "strada  R.  Bosco", km 5,78 segue detta strada verso
monte  fino  alla curva "Tuoro", km 5,78 e scende diritto verso "Rivo
dell'Arco";   proseguendo  verso  valle  fino  all'incrocio  con  via
Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara.
    Si  prosegue  con  lo stesso verso monte fino all'incrocio con la
mulattiera   Moiano-Ticciano.   Si  segue  detta  mulattiera  fino  a
raggiungere  la "statale R. Bosco" in localita' Ticciano, si percorre
tale  strada  fino  a  raggiungere  la curva di livello a quota +277,
segue  la  via  Alberi  fino  alla intersezione tra il comune di Vico
Equense  e  Meta  e  percorre  la  linea  di confine verso sud fino a
raggiungere  via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia le
falde  dello  stesso  fino  a incrociare la mulattiera "Scaricatoio";
prosegue  verso  sud fino a incrociare la s.s. 163 Amalfitana, risale
verso  ovest  fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo
la  provinciale  Nastro  Azzurro;  all'incrocio  si  immette  su  via
Pontecorco  e  all'imbocco  seuge  la linea di livello a quota +321 e
degrada  proseguendo  verso  sud  fino  a  quota  +250, su tale quota
prosegue  verso  ovest  (includendo  a  monte  gli  abitanti  di  via
Pontecorco,  via  Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere
quota  +300  che  si collega con la parte terminale di via Belvedere;
risale  tale  strada  fino  ad incrociare la curva di livello a quota
+400,  proseguendo  lungo  la  stessa  in direzione sud-ovest sino ad
incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino
a  quota  +250  s.l.m.  Mantenendosi  a tale quota in direzione ovest
includendo  a  monte  le localita' di Monticello, Torca, Nula, Spina,
Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.
    Dal  rivo  il limite superiore degrada fino a mare all'insenatura
di  Recommone  per  proseguire  lungo  la  costa, sempre in direzione
ovest,  includendo  l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di
Pila Nuova.
    All'altezza  dello  scoglio  si  sale  fino alla via comunale che
conduce  alla  baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue
via  Jeranto  fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via
A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San
Costanzo  fino  a  Petrale andando a quota +200 a +325. Da Petrale si
segue   quota  +325  fino  all'incrocio  tra  via  Campanella  e  via
Mitigliano.  Si  segue via Campanella fino all'insenatura a sud della
Torre  di  Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli - Mar
Tirreno.
                           Isola di Capri.
    Comprende  l'intero  territorio  di  Capri  ed Anacapri sino alla
quota di 500 m s.l.m.
                               Art. 4.
    Il   sistema   di   coltivazione  deve  essere  quello  tipico  e
tradizionalmente adottato nella zona.
    Il  sesti  e le distanze di piantaggione ed i sistemi di potatura
dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale
della  zona.  La  forma  di  allevamento  e' riconducibile ad un vaso
libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. E' facolta' degli
organi   tecnici  regionali  ammettere  anche  forme  di  allevamento
diverse,  nel  rispetto  comunque delle specifiche caratteristiche di
qualita' del prodotto descritte nel successivo art. 6.
    La  tecnica  tradizionale di produzione consiste nel coltivare le
piante  sotto  impalcature  di  pali  di  legno,  preferibilmente  di
castagno (di altezza non inferiore a m 3.00) o sotto ombreggiature di
altre essenze vegetali, utlizzando stagionalmente coperture di riparo
dagli  agenti  atmosferici  avversi e per garantire una scalarita' di
maturazione dei frutti.
    La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante
per ettaro.
    La  raccolta  va  effettuata nel periodo che va del 1 febbraio al
31 ottobre,  in  funzione  del  conseguimento  delle  caratteristiche
qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste
del  mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto
dell'andamento  climatico dell'annata, la regione Campania si riserva
di  modificare  tali  date  con  decreto  del presidente della giunta
regionale.
    La  raccolta  dei  frutti  della  pianta deve essere effettuata a
mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
    Nei  limoneti  di  cui  sopra  e'  ammessa  la  presenza di altre
varieta' nella misura massima del 15%.
    La  produzione  massima consentita di limoni per ettaro ammessa a
tutela  non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
    I  limoni  raccolti  devono presentarsi sani, indenni da attacchi
parassitari, come per legge.
    Per  il  trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono
essere impiegati contenitori atti a non provocare danno ai frutti.
                               Art. 5.
    Gli  impianti  indonei  alla  produzione  dell'I.G.P.  "Limone di
Sorrento",   sono   iscritti  nell'apposito  albo,  attivato,  tenuto
aggiornato  dalla  regione Campania, direttamente attraverso i propri
uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al
precedente comma del presente articolo.
    Gli  organi  tecnici  sono  tenuti a verificare, anche attraverso
opportuni   sopralluoghi,  i  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
all'albo di cui sopra.
    Entro  dieci  giorni  dalla  data  indicata  di fine raccolta (31
ottobre) deve essere presentata, all'Organismo che detiene l'albo, la
denuncia finale di produzione dell'anno.
    Durante  il  periodo  della  raccolta, che inizia il 1 febbraio e
termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto Organismo
puo' rilasciare, su conformi denunce di produzioni, parziali ricevute
di produzione.
                               Art. 6.
    Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo
o  quando  e'  destinato  alla trasformazione, deve avere le seguenti
caratteristiche:
      forma   di  frutto:  ellittica,  simmetrica;  lobo  pedicellare
lievemente prominente, con area basale media;
      dimensioni:  medie,  medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr;
i limoni  con  peso  inferiore  ad  85  gr ma in possesso delle altre
caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati
alla trasformazione;
      peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
      attacco al peduncolo: forte;
      umbone (apice): presente;
      solco apicale: assente;
      residuo stilare: assente;
      colore   della   buccia:  giallo  citrino  per  una  superficie
superiore al 50%;
      buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
      flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
      asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
      polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;
      succo:   giallo  paglierino,  abbondante  (resa  non  inferiore
al 30%) e con elevata acidita' (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).
                               Art. 7.
    L'immissione  al  consumo  dell'I.G.P.  "Limone di Sorrento" deve
avvenire secondo le seguenti modalita'.
    Il  prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori
rigidi,  con  capienza  da  un  minimo  di  0,5 kg fino ad un massimo
di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o
con  altro  materiale  riciclabile,  consentito,  in ogni caso, dalle
normative  comunitarie.  Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o
sulle  etichette  apposte  sulle medesime, devono essere riportate, a
caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le
seguenti indicazioni:
      "Limone  di Sorrento" e "Indicazione geografica protetta" (o la
sua sigla I.G.P.);
      il   nome,   la  ragione  sociale  e  l'indirizzo  dell'azienda
confezionatrice o produttrice;
      la   quantita'  del  prodotto  effettivamente  contenuto  nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine   artistica   del  logotipo  specifico  ed  univoco,  da
utilizzare  in  abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica
protetta.  Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre limoni
affogliati,  di  cui  due  piccoli  messi  in  posizione  leggermente
laterale  e  uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il
panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio
e'  di  colore  verde  Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde
Pantone  362  CV,  i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta
"Limoni di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il
mare  e'  di  colore  azzurro  Pantone  284 CV, la scritta "Limoni di
Sorrento" e' di colore nero.
    I  prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti,
il  riferimento  al  nome  geografico  "Sorrento"  a  condizione  che
rispettino le seguenti condizioni:
      1)  i  limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
      2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita'
utilizzata  della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di prodotto
elaborato ottenuto;
      3)  l'elaborazione  e/o  la  trasformazione  dei limoni avvenga
esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art.
3 del presente disciplinare;
      4)   venga   dimostrato  l'utilizzo  della  G.I.P.  "Limone  di
Sorrento"  mediante  l'acquisizione  e  detenzione  delle ricevute di
acquisto  dai  produttori  iscritti all'albo e successiva annotazione
sui documenti ufficiali.
    Il   controllo  del  corretto  utilizzo  dell'I.G.P.  "Limone  di
Sorrento"  per  i  prodotti  elaborati  e o trasformati potra' essere
delegato  dell'organismo  di  controllo  al  consorzio  di  tutela  e
valorizzazione che ne faccia richiesta.
    Alla  Indicazione  geografica  protetta,  di  cui  all'art.  1 e'
vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle   previste   dal   presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento   ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati
consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
    Tali  indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta con
caratteri  di  altezza  e  di  larghezza  non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.
                               Art. 8.
    Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione
o  comunque  distribuisce  per  il  consumo, con la I.G.P. "Limone di
Sorrento",  un  prodotto  che  non  risponda  alle  condizioni  ed ai
requisiti  stabiliti  dal  presente  disciplinare  di  produzione, e'
punito a norma di legge.
            ----> vedere Logo a pag. 46 della G.U. <----