Art. 2.
Disposizioni  per  la  piena  attuazione  dell'autonomia scolastica a
                   decorrere dal 1o settembre 2000

  1.  I  capi  di  istituto  di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo
1  del  decreto  legislativo  6  marzo 1998, n. 59, che hanno assolto
l'obbligo  di  formazione mediante la frequenza degli appositi moduli
previsti   dalla  stessa  disposizione,  sono  inquadrati  nei  ruoli
regionali   dei   dirigenti   scolastici   e  assumono  la  qualifica
dirigenziale  alla  data  del  1o  settembre  2000,  con attribuzione
nominale  della  sede di titolarita' a tutti gli effetti giuridici ed
economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
  2.  Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni
scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature
informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie
didattiche  avviato  dal Ministero stesso e per garantire un adeguato
supporto  tecnologico  all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere
previsto  dalla  presente  disposizione  valutato  ((  in  lire  69,5
miliardi  per  l'anno  2000)),  lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e
lire   180   miliardi   per   l'anno   2002,   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((  2-bis.  Al  fine  di  favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare  la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti,
il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle
accademie  di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente
dagli  enti  locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di
lire  3  miliardi  per  gli  anni  2001  e  2002. Agli stessi fini il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e'  autorizzato  ad  erogare  ad istituti di alta formazione musicale
finanziati  in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta
rilevanza   in  ambito  nazionale,  nonche'  agli  enti  finanziatori
obbligati  alla  manutenzione  dei  conservatori,  la somma di lire 2
miliardi  per  ciascuno  degli  anni 2000 e 2001. All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma, complessivamente pari a lire 4
miliardi  per  l'anno  2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3
miliardi   per  l'anno  2002,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. ))
  3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
aggiunti,  infine,  i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli
di    destinazione   comporta   l'utilizzabilita'   della   dotazione
finanziaria,  indifferentemente,  per  spese  in  conto capitale e di
parte  corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso
d'anno.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ((  sentito  il  parere delle commissioni
parlamentari  competenti,))  sono  individuati  i  parametri  per  la
definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura  tale  da  consentire
l'acquisizione  da  parte  delle  istituzioni scolastiche dei beni di
consumo  e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo
di    insegnamento-apprendimento   nei   vari   gradi   e   tipologie
dell'istruzione.  La  stessa dotazione ordinaria, nella quale possono
confluire  anche  i  finanziamenti  attualmente  allocati in capitoli
diversi  da  quelli  intitolati  al  funzionamento  amministrativo  e
didattico,  e'  spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla
base   del   tasso  di  inflazione  programmata.  In  sede  di  prima
determinazione,   la   dotazione   perequativa  e'  costituita  dalle
disponibilita'  finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti
alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria.
La  dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso  di  inflazione  programmata  e  di parametri socio-economici e
ambientali  individuati  di  concerto  dai  Ministri  della  pubblica
istruzione   e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  ((  sentito  il  parere  delle  commissioni  parlamentari
competenti" )).
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 25-ter, comma 5, del
          decreto    legislativo    3    febbraio    1993,    n.   29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 1 del
          decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59:
              "Art.  25-ter  (Inquadramento  nei  ruoli regionali dei
          dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 5.
          I  capi  d'istituto  che rivestano l'incarico di Ministro o
          Sottosegretario  di  Stato, ovvero siano in aspettativa per
          mandato  parlamentare  o  amministrativo o siano in esonero
          sindacale,  distaccati,  comandati,  utilizzati o collocati
          fuori  ruolo  possono  assolvere  all'obbligo di formazione
          mediante  la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
          formazione  prevista  dal  presente  articolo  ovvero della
          formazione  di  cui  all'art.  28-bis.  In tale ultimo caso
          l'inquadramento  decorre  ai  fini  giuridici  dalla  prima
          applicazione  degli  inquadramenti  di cui al comma 1 ed ai
          fini   economici   dalla   data   di  assegnazione  ad  una
          istituzione scolastica autonoma.".
              -  La  legge  21 dicembre  1999, n. 508, reca: "Riforma
          delle  accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          conservatori   di   musica   e   degli   istituti  musicali
          pareggiati".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 5, della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa),  come  modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito il parere delle commisioni parlamentari competenti,
          sono  individuati  i  parametri  per  la  definizione della
          dotazione   finanziaria   ordinaria   delle  scuole.  Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.".