Art. 2-bis
          Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie

((  1.  Le  elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative
al  personale  delle  istituzioni  di  cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre  1999,  n.  508,  sono  indette entro trenta giorni dalla
attivazione  dell'apposito  comparto  di cui all'articolo 2, comma 6,
della stessa legge. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma
          6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:
              "Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
          e'  finalizzata alla riforma delle accademie di belle arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
          industrie  artistiche  (ISIA), dei conservatori di musica e
          degli istituti musicali pareggiati.".
              "Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - (Omissis).
              6.   Il   rapporto   di   lavoro  del  personale  delle
          istituzioni  di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
          ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito di
          apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di
          contrattazione,  rispettivamente per il personale docente e
          non  docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei posti in
          organico  che  si  rendono  disponibili  si fa ricorso alle
          graduatorie  nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n.  297,  come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge
          3 maggio  1999,  n.  124,  le  quali,  integrate  in  prima
          applicazione  a  norma  del  citato  art.  3, comma 2, sono
          trasformate  in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
          didattiche  derivanti dalla presente legge cui non si possa
          far   fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si
          provvede    esclusivamente   mediante   l'attribuzione   di
          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
          conferiti  a  personale  incluso nelle predette graduatorie
          nazionali.  Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie, gli
          incarichi  di insegnamento sono attribuiti con contratti di
          durata   non   superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I
          predetti   incarichi  di  insegnamento  non  sono  comunque
          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
          all'art.  1  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, e'
          inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
          mantenendo  le  funzioni  e  il  trattamento complessivo in
          godimento.  Salvo  quanto stabilito nel secondo e nel terzo
          periodo   del   presente   comma,  nei  predetti  ruoli  ad
          esaurimento  e'  altresi'  inquadrato il personale inserito
          nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
          dopo la data di entrata in vigore della presente legge.".